IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la "Disciplina delle attivita' di giuoco"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del predetto legislativo n. 496 del 1948, sulla disciplina delle attivita' di giuoco"; Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato "Enalotto", approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, da ultimo modificato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visti, in particolare, gli articoli 3 e 14 del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, concernenti l'attribuzione al Ministro delle funzioni di indirizzo politico e amministrativo; Vista la propria direttiva 4 giugno 1998, emanata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo, in tema di competenza ad emanare l'atto di approvazione del regolamento del giuoco lecito; Considerato che appare opportuno stabilire un limite alla eccessiva entita' delle vincite di prima e seconda categoria che si determinano per effetto del sistema dell'accumulo; Ritenuto che la fissazione dei limiti massimi in lire cinquanta miliardi per le vincite di prima categoria e di lire venticinque miliardi per le vincite di seconda categoria rispondono alle predette esigenze e non comportano, del pari, effetti negativi sui movimenti di giuoco e, conseguentemente, sulle entrate erariali; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 14 del regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni del lotto (Enalotto), approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Qualora, con gli accumuli di cui al precedente comma, il montepremi della prima categoria, non assegnato per mancanza di vincitori, raggiunga l'importo di lire 50 miliardi, ogni ulteriore parte del montepremi da assegnare ai vincitori della prima categoria e' suddivisa nel modo seguente: a) il 20% e' attribuito al montepremi della prima categoria; b) la residua parte e' distribuita in quote eguali tra i montepremi delle categorie minori. Ove il montepremi della seconda categoria superi l'importo di lire 25 miliardi: a) il 20% e' attribuito al montepremi della seconda categoria; b) la residua parte e' distribuita in quote eguali tra i montepremi delle categorie minori.