IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la
"Disciplina delle attivita' di giuoco";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, recante  "Norme regolamentari per l'approvazione  e l'esecuzione
del  predetto legislativo  n. 496  del 1948,  sulla disciplina  delle
attivita' di giuoco";
  Visto il regolamento del concorso  pronostici abbinato al gioco del
lotto, denominato  "Enalotto", approvato con decreto  ministeriale 29
ottobre  1957,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 49  del  26
febbraio  1958,  da  ultimo  modificato  con  decreto  del  direttore
generale del  Dipartimento delle  entrate 30 luglio  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visti, in  particolare, gli  articoli 3 e  14 del  predetto decreto
legislativo n.  29 del  1993, concernenti l'attribuzione  al Ministro
delle funzioni di indirizzo politico e amministrativo;
  Vista  la  propria  direttiva  4  giugno  1998,  emanata  ai  sensi
dell'art. 3, comma  1, lettera a), del  predetto decreto legislativo,
in  tema  di  competenza  ad   emanare  l'atto  di  approvazione  del
regolamento del giuoco lecito;
  Considerato che appare opportuno stabilire un limite alla eccessiva
entita' delle vincite di prima e seconda categoria che si determinano
per effetto del sistema dell'accumulo;
  Ritenuto che  la fissazione  dei limiti  massimi in  lire cinquanta
miliardi  per le  vincite di  prima categoria  e di  lire venticinque
miliardi per le vincite di seconda categoria rispondono alle predette
esigenze e non  comportano, del pari, effetti  negativi sui movimenti
di giuoco e, conseguentemente, sulle entrate erariali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 14 del regolamento del concorso pronostici connesso con
le   estrazioni  del   lotto   (Enalotto),   approvato  con   decreto
ministeriale  29 ottobre  1957, dopo  il terzo  comma e'  inserito il
seguente: "Qualora, con  gli accumuli di cui al  precedente comma, il
montepremi  della  prima categoria,  non  assegnato  per mancanza  di
vincitori, raggiunga  l'importo di  lire 50 miliardi,  ogni ulteriore
parte del montepremi da assegnare  ai vincitori della prima categoria
e' suddivisa nel modo seguente:
  a) il 20% e' attribuito al montepremi della prima categoria;
  b) la residua parte e' distribuita in quote eguali tra i montepremi
delle categorie minori.
  Ove il montepremi della seconda  categoria superi l'importo di lire
25 miliardi:
  a) il 20% e' attribuito al montepremi della seconda categoria;
  b) la residua parte e' distribuita in quote eguali tra i montepremi
delle categorie minori.