Art. 2.
  1. L'art.  1 e'  applicabile dal primo  concorso con  vincita senza
accumulo successivo  alla data di pubblicazione  del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Nel caso in cui alla  data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta Ufficiale  sia in  corso di  svolgimento un  concorso
pronostici e  gli accumuli per  le vincite abbiano gia'  superato gli
importi  di  cui  all'art.  1,  ferme le  cifre  gia'  accumulate,  i
successivi riporti avvengono con le modalita' e le limitazioni di cui
all'art. 1.
   Roma, 23 settembre 1999
                                                   Il Ministro: Visco