Art. 2. 1. L'art. 1 e' applicabile dal primo concorso con vincita senza accumulo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Nel caso in cui alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale sia in corso di svolgimento un concorso pronostici e gli accumuli per le vincite abbiano gia' superato gli importi di cui all'art. 1, ferme le cifre gia' accumulate, i successivi riporti avvengono con le modalita' e le limitazioni di cui all'art. 1. Roma, 23 settembre 1999 Il Ministro: Visco