Art. 2.
  1. I vaccini influenzali di cui  al precedente art. 1 devono essere
costituiti, per  la stagione 1999-2000, da  antigeni virali preparati
dai seguenti ceppi:
   un virus equivalente al ceppo A/Sydney/5/97 (H 3 N 2 );
  un virus equivalente al ceppo A/Beijing/262/95 (H 1 N 1 );
   un virus equivalente al ceppo B/Beijing/184/93.
  2.  Ogni  vaccino  deve   rispettare  i  requisiti  previsti  dalla
Farmacopea  europea e  deve contenere  15 (micro)g  di emoagglutinina
per ceppo e per dose.
  3. Il  limite inferiore  dell'intervallo di  confidenza al  95% del
controllo  di  attivita'  deve  indicare  un  contenuto  di almeno 12
(micro)g di emoagglutinina per ceppo e per dose.