Art. 2. 1. I vaccini influenzali di cui al precedente art. 1 devono essere costituiti, per la stagione 1999-2000, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi: un virus equivalente al ceppo A/Sydney/5/97 (H 3 N 2 ); un virus equivalente al ceppo A/Beijing/262/95 (H 1 N 1 ); un virus equivalente al ceppo B/Beijing/184/93. 2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 (micro)g di emoagglutinina per ceppo e per dose. 3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attivita' deve indicare un contenuto di almeno 12 (micro)g di emoagglutinina per ceppo e per dose.