Art. 3. 1. Gli stampati attualmente approvati delle specialita' medicinali riportate all'art. l devono essere modificati conformemente a quanto previsto dai precedenti articoli l e 2. Gli stampati di cui al precedente comma, inoltre, devono essere conformi al modello standard approvato dalla Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11-12 maggio 1999, riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, e a quanto previsto dalla Farmacopea europea e dalla linea guida dell'Unione europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali; gli stampati dei prodotti per i quali la Commissione unica del farmaco ha riconosciuto caratteristiche di innovativita' possono contenere, previa autorizzazione, elementi differenziali rispetto al modello standard. 2. Le aziende titolari di A.I.C. delle specialita' riportate al precedente art. 1 devono presentare, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, una copia degli stampati corredata dall'autocertificazione di conformita' a quanto previsto dal presente articolo.