Art. 3. L'organismo privato autorizzato "A.I.A.B." non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalita' di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione, della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta "Farro della Garfagnana".