Art. 2.
  1.   Il  trasferimento   delle   competenze  amministrative,   come
rideterminate ai sensi del presente  decreto, decorre allo scadere di
sessanta  giorni dalla  data della  sua pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale. Entro  lo stesso termine  sono espletate, d'intesa  tra le
amministrazioni  interessate, le  operazioni  di  trasferimento e  di
consegna dei beni  mobili ed immobili, delle opere  e degli impianti,
nonche'  degli  atti  e  di  ogni  altra  documentazione  tecnica  ed
amministrativa, individuati in appositi elenchi nominativi, necessari
ad  assicurare  la  continuita'   dello  svolgimento  delle  funzioni
trasferite.
  2.   Resta  di   competenza  dell'amministrazione   interessata  la
definizione  dei procedimenti  amministrativi che  abbiano comportato
impegni  di spesa,  anche in  conto residui,  in data  anteriore alla
scadenza di cui al comma precedente.