Art. 3.
  Gli elaborati cartografici  di cui all'art. 1,  come specificati in
premessa, saranno depositati, ai  fini della consultazione, presso le
sedi del magistrato alle acque  di Venezia e dell'autorita' di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 gennaio 1999
                                                 Il Ministro: Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 31