Art. 3. Gli elaborati cartografici di cui all'art. 1, come specificati in premessa, saranno depositati, ai fini della consultazione, presso le sedi del magistrato alle acque di Venezia e dell'autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 1999 Il Ministro: Micheli Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1999 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 31