Art. 2. La ripartizione per singole regioni delle disponibilita' del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 da utilizzare per il finanziamento di progetti triennali presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, e' stabilita come indicato nella allegata tabella A, parte integrante del presente decreto.