Art. 2.
  La ripartizione per singole  regioni delle disponibilita' del Fondo
nazionale di  intervento per  la lotta alla  droga, per  gli esercizi
finanziari 1997,  1998 e 1999  da utilizzare per il  finanziamento di
progetti triennali presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli
organismi indicati all'art. 127, comma  3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1,
comma  2, della  legge 18  febbraio 1999,  n. 45,  e' stabilita  come
indicato  nella allegata  tabella  A, parte  integrante del  presente
decreto.