IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 per i beni e le attivita' culturali
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regio  decreto 3 giugno 1940, n.  1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista la sentenza n. 359/1985  con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto a  questo  Ministero la  potesta' concorrenziale  di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura prevista  dall'art.  82  del
sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  agosto  1985,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 30 del  6 febbraio
1986  e recante  "Dichiarazione  di notevole  interesse pubblico  del
territorio delle Lame ad ovest e a sudest di Bari";
  Vista la legge 8 agosto 1985,  n. 431, di conversione in legge, con
modificazioni,  del decreto-legge  27  giugno 1985,  n. 312,  recante
disposizioni  urgenti  per  la   tutela  delle  zone  di  particolare
interesse  ambientale.  Integrazione  dell'art. 82  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977, n. 616, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985;
  Vista  la  sentenza   14-24  luglio  1998,  n.   334,  della  Corte
costituzionale,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  35 del  2
settembre 1998;
  Visto il  decreto legislativo 20  ottobre 1998, n.  368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  250  del  26  ottobre 1998  e  recante
"Istituzione  del Ministero  per i  beni e  le attivita'  culturali",
Ministero al quale  sono state devolute le  attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto il  decreto ministeriale  10 novembre 1998,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'on.le Sottosegretario  di Stato  Giampaolo D'Andrea  le
funzioni ministeriali previste dalla citata  legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Considerato  che   con  nota   n.  6726  del   18  marzo   1998  la
soprintendenza  per i  beni ambientali,  architettonici, artistici  e
storici della  Puglia, manifestava alla regione  Puglia la necessita'
dell'adozione di  un improrogabile  provvedimento di tutela  ai sensi
della legge n.  1497/1939 sulla fascia costiera del comune  di Bari e
la invitava a voler procedere in tal senso, precisando che in caso di
inerzia  regionale  si  sarebbero  attivati i  poteri  attribuiti  al
Ministero  ai sensi  dell'art. 82  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 616/1977;
  Considerato che con nota n. 5087/Gab. dell'8 aprile 1998, pervenuta
solo  per conoscenza  alla  soprintendenza competente,  il comune  di
Bari, ente subdelegato, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1995,
n. 8, limitatamente ad alcuni interventi e fino all'entrata in vigore
dei P.U.T.T., al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli
immobili  soggetti  a vincolo  ai  sensi  della legge  n.  1497/1939,
manifestava all'assessorato  all'urbanistica della regione  Puglia un
interessamento sulla questione della  tutela della fascia costiera, e
chiedeva  di essere  parte attiva  alle iniziative  che l'assessorato
avesse  eventualmente intrapreso  per  l'apposizione  di vincoli  sul
territorio comunale;
  Considerato che  con nota n. 3730/c  del 16 aprile 1998  la regione
Puglia  -  Assessorato  all'urbanistica  e  assetto  del  territorio,
comunicava  alla soprintendenza  di  aver  provveduto alla  redazione
dello schema  del piano urbanistico territoriale  tematico, approvato
dal consiglio  regionale con  delibera n.  880 del  25 luglio  1994 e
adottato dalla giunta regionale con  delibera n. 6946 dell'11 ottobre
1994, il  quale, proprio con  riferimento alla fascia  costiera della
citta' di Bari in  considerazione dei valori paesaggisticoambientali,
prevedeva gia' specifiche  norme di tutela e  salvaguardia nonche' di
indirizzo,   da   osservarsi    sia   nella   predisposizione   della
pianificazione  di  primo e  secondo  livello,  sia negli  interventi
diretti;
  Considerato che,  come risulta dalla  stessa nota n. 3730  /c, sono
state  prodotte osservazioni  avverso  lo stesso  P.U.T.T.  e che  la
giunta regionale ha  disposto con delibera n. 939 del  10 aprile 1998
l'esame  delle   stesse  onde  pervenire,  nei   termini  prefissati,
all'approvazione  definitiva   del  P.U.T.T.  secondo   le  procedure
previste dalla legge urbanistica regionale n. 56 del 31 maggio 1980;
  Considerato che  nella succitata nota  n. 3730/c la  regione Puglia
comunicava  inoltre che  con legge  regionale n.  30/1990 erano  gia'
state poste  in essere per  la fascia costiera norme  di salvaguardia
(inedificabilita'  assoluta) fino  all'entrata in  vigore del  citato
P.U.T.T.  e che  avrebbe  valutato la  proposta della  soprintendenza
interessando anche  il comune di Bari,  soggetto della pianificazione
del proprio  territorio, in termini di  uso e tutela, ai  sensi della
legge regionale n. 56/1980;
  Considerato che  con nota n.  10253 del  5 maggio 1998  la predetta
soprintendenza  evidenziava  alla  regione   Puglia  in  primo  luogo
l'inidoneita' dello strumento  di pianificazione (P.U.T.T.), peraltro
non  ancora  vigente,  ad  assicurare  a  breve  scadenza  la  tutela
paesaggistica  della  fascia costiera  di  cui  trattasi, e  rilevava
inoltre, quanto alla  legge regionale n. 30/1990,  che pur contenendo
le norme  di salvaguardia di  cui all'art. 1, tuttavia  nel prevedere
all'art.  2  anche  la  possibilita'  di  intervenire  sui  territori
costieri,  sia  pure  a  certe condizioni,  non  risultava  strumento
efficace di tutela di un'area gia' soggetta a scempi paesaggistici;
  Rilevato  che  nella predetta  nota  n.  10253  del 5  maggio  1998
l'ufficio periferico evidenziava la necessita' di provvedere in tempi
brevi all'adozione di  un provvedimento di tutela al  fine di evitare
la  compromissione  dei  valori paesisticoambientali  del  territorio
costiero  interessato,  e  di   sottrarlo  ad  ulteriori  alterazioni
morfologiche   e  strutturali   del  paesaggio,   prevenendo,  cosi',
interventi  edilizi che  altrimenti  arrecherebbero deturpazione  con
stravolgimento dei luoghi;
  Considerato che  con nota n. 22291  del 1 settembre 1998  la stessa
soprintendenza,   rilevata   l'inerzia  dell'assessorato   regionale,
nonche' l'urgenza  e l'indifferibilita' del provvedimento  di tutela,
chiedeva all'ufficio  centrale per i beni  ambientali e paesaggistici
di  esercitare i  poteri  attribuiti al  Ministero  dall'art. 82  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.  616/1977  e  definiti
concorrenziali dalla Corte costituzionale;
  Considerato  che  con  nota  ministeriale n.  ST/701/25597  del  13
ottobre 1998 il predetto  ufficio centrale invitava la soprintendenza
ad inviare la documentazione di rito al fine di esprimere un giudizio
di merito  sull'apposizione del vincolo paesaggistico  nel territorio
costiero del comune di Bari;
  Considerato che  con nota n. 2726  del 4 febbraio 1999  il predetto
ufficio periferico  ha trasmesso all'ufficio centrale  tutti gli atti
idonei ad avviare la procedura di  imposizione del vincolo ex lege n.
1497/1939 per  la fascia  costiera del  comune di  Bari, specificando
nella relazione storicotecnica ad essa allegata di aver escluso nella
proposta di  vincolo il  tratto della  zona costiera  a nord  di Bari
frazioni  di  Fesca  e  S.  Girolamo,  in  quanto  gia'  intensamente
edificato, e il tratto prospiciente il bacino portuale;
  Verificato   che  nella   succitata  relazione   storicotecnica  la
soprintendenza sottolineava  la necessita' di sottoporre  a specifico
provvedimento di vincolo ai sensi  della legge n. 1497/1939 parti del
territorio costiero del comune di  Bari interessato da numerosi piani
di lottizzazione e piani particolareggiati  alcuni dei quali, come il
piano di lottizzazione denominato Punta Perotti, gravemente incidente
sulle visuali piu' interessanti del  lungomare e della citta' antica,
rilevando  come,  nonostante  cio', "questa  fascia  costiera  rimane
ancora  integra  e  bella  per  i   toni,  per  le  sfumature  e  gli
accostamenti di colore per il continuo alternarsi e mescolarsi, sotto
la luce  mediterranea, delle pinete,  delle calette, della  baie, dei
porticcioli e delle piccole spiagge dorate";
  Considerato che l'area in questione, suddivisa in due parti risulta
cosi'  perimetrata: area  a nord:  lato nordovesttratto  A-B -  parte
dalla  linea  di  battigia  a  confine  col  territorio  comunale  di
Giovinazzo:  punto A  e  prosegue  lungo lo  stesso  confine per  una
lunghezza   di  trecento   metri  dalla   battigia:  punto   B;  lato
sudovesttratto B-C - dal punto  B si prosegue comprendendo una fascia
di terreno avente una distanza costante di trecento metri dalla linea
di battigia sino  ad intersecare via Malta in  prossimita' del centro
abitato di  S. Spirito; di qui  si prosegue lungo la  via suddetta in
direzione  sud  fino ad  intersecare  via  Napoli  (s.s. n.  16);  si
prosegue lungo via  Napoli fino a superare il numero  civico 21 della
stessa  via, dopo  il quale  si risale  in direzione  nord lungo  via
Privata fino  alla distanza  di 300  mt dalla  linea di  battigia; si
prosegue  comprendendo una  fascia  avente una  distanza costante  di
trecento metri dalla linea di battigia sino a congiungersi con l'area
della Lama "Balice" gia' vincolata  ai sensi delle leggi n. 1497/1939
e n. 431/1985 con decreto  ministeriale del 1 agosto 1985, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio  1986 (lato  nord -  tratto B-C):  punto C;  lato Sud-Est  -
tratto C-D  - dal punto  C prosegue  in direzione Nord-Est,  lungo il
limite della suddetta  area gia' vincolata della  Lama "Balice", sino
alla linea  di battigia: punto  D; lato Nord-Est  - tratto D-A  - dal
punto D prosegue lungo tutta la linea di battigia sino a ricollegarsi
al punto  A iniziale  della poligonale cosi'  descritta. Area  a Sud:
Tale territorio costiero  prosegue nella zona a  Sud-Est della citta'
ed e'  cosi' delimitato:  lato Nord-Ovest -  tratto E-F:  parte dalla
linea  di battigia  congiungendosi al  limite Sud-Est  dell'area gia'
vincolata  ai sensi  della  legge  n. 1497  del  29  giugno 1939  con
specifico  provvedimento affisso  all'albo  comunale di  Bari dal  19
gennaio  1972  al  19  aprile  1972:  punto  E;  prosegue  lungo  via
Giandomenico  Petroni fino  all'incrocio con  via Dalmazia:  punto F;
lato  Sud-Ovest -  tratto F-G:  parte  dal sopradescritto  punto F  e
prosegue lungo via  Dalmazia fino all'incrocio con  via G. Matteotti,
prosegue lungo via G. Matteotti  fino all'incrocio con corso Sonnino,
poi prosegue lungo il tratto della ferrovia Bologna-Lecce (F.S.), che
rimane esclusa dal  vincolo, in direzione Sud-Est fino  a superare il
canale "Valenzano":  punto G; - tratto  G-H: dal punto G  prosegue in
direzione Sud-Est  lungo il suddetto  canale "Valenzano" sino  ad una
distanza di trecento metri dalla linea  di battigia: punto H - tratto
H-I:  dal punto  H prosegue  in  direzione Sud-Est  con una  distanza
costante di trecento metri dalla  linea di battigia, superando l'area
della  lama  "S. Giorgio"  gia  vincolata  ai  sensi delle  leggi  n.
1497/1939 e  n. 431/1985 con  decreto ministeriale del 1  agosto 1985
pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 30
del 6  febbraio 1986 fino  ad incrociare, nelle vicinanze  del centro
abitato della frazione di Torre a Mare, via Martiri della Resistenza;
da questo punto  si prosegue in direzione  Nord-Est fino all'incrocio
con via Luigi Marinelli Giovene,  si percorre tutta via Pitagora fino
all'incrocio con  via Angelo  Valle e  Gianna Giglioli  Partigiani si
segue detta via fino all'incrocio con via Mazzini e si prosegue lungo
quest'ultima fino ad  incontrare largo Leopardi; di  qui' si percorre
in  direzione nord  via della  Pace  fino all'incrocio  con via  XXIV
Maggio  e  si procede  lungo  la  stessa  sino ad  incontrare  piazza
Vittorio Veneto;  di qui si prosegue  lungo via Istria sino  a piazza
della Torre;  di qui si percorre  via De Pinedo sino  ad intersecare,
attraversandola, l'area  della Lama "Giotta" gia'  vincolata ai sensi
delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 con decreto ministeriale del 1
agosto  1985,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1986,  e si prosegue lungo il lato Est
- tratto D-E  - come indicato nel citato decreto  della suddetta area
gia'  vincolata fino  all'incrocio  con via  Morelli  Silvati che  si
percorre sino all'incrocio con via Fontana Nuova; si prosegue con una
fascia avente una distanza costante  di trecento metri dalla linea di
battigia sino  al confine  con territorio comunale  di Mola  di Bari:
punto I; lato  Sud-Est - tratto I-L: dal precedente  punto I prosegue
lungo il confine con il territorio comunale di Mola di Bari sino alla
linea  di  battigia: punto  L;  lato  Nord-Est  -  tratto L-E  -  dal
precedente  punto  L prosegue  lungo  la  linea  di battigia  sono  a
ricollegarsi al punto E iniziale della poligonale cosi' descritta;
  Considerato che  la fascia costiera del  comune di Bari, pur  se in
parte   danneggiata   dai   fenomeni   di   urbanizzazione   possiede
caratteristiche  di  naturalita'  ancora  integre  ed  e'  facilmente
accessibile  e godibile  dai numerosi  tratti di  strade pubbliche  e
dalla ferrovia che corre tra la costa l'entroterra;
  Considerato che dal punto di vista naturalistico il paesaggio e' di
rilevante interesse per la presenza  di habitat naturali, di resti di
antichi insediamenti umani ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo
i lati delle  gravine nelle vicinanze dei corsi fluviali  o del mare,
come la  Grotta della  regina a  Scizze o Punta  La Penna,  dove sono
stati  rinvenuti reperti  archeologici ascrivibili  entro un  arco di
tempo compreso fra il III e il IX sec. a. C.;
  Considerato che i luoghi in questione sono interessati, soprattutto
nella  parte di  espansione della  citta' di  Bari e  del suo  tratto
costiero,  dalla  presenza di  numerosi  edifici  di notevole  valore
storicomonumentale  quali castelli,  torri costiere  di avvistamento,
cattedrali, edifici  urbani, masserie fortificate e  ville signorili,
che testimoniano momenti storici della presenza, nei luoghi medesimi,
dei  popoli  del  Mediterraneo   e  del  Nord-Europa  (greci,  arabi,
bizantini, longobardi, saraceni, normanni, borboni);
  Considerato  che  la  regione  Puglia, pur  avendo  manifestato  la
disponibilita'  a  valutare  la  proposta  della  soprintendenza  per
l'apposizione del vincolo, di fatto non attuava alcuna iniziativa per
la stesura di un piano di lavoro comune;
  Considerato che, in  base al disposto della citata  sentenza n. 334
della Corte costituzionale, lo  Stato, nell'ambito dell'esercizio del
potere  concorrente  di  integrazione degli  elenchi  delle  bellezze
naturali approvati dalle regioni e nel rispetto dei principi generali
del procedimento amministrativo, puo' legittimamente procedere ad una
autonoma imposizione del  vincolo, anche riguardo a  localita' per le
quali  vi sia  stata una  espressa determinazione  negativa da  parte
della  regione, oltre  a  quelle  non incluse  per  non essere  state
neanche prese  in considerazione a  tali fini, ovvero per  difetto di
iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento regionale;
  Considerato che  sono state  gia' dichiarate di  notevole interesse
pubblico e vincolate ai sensi della  legge n. 1497/1939 con il citato
decreto ministeriale  1 agosto 1985 parti  della costa caratterizzate
dallo sbocco  a mare  di varie  lame: ad  occidente, lama  Balice, ad
oriente, lama S. Giorgio e lama Giotta;
  Considerato  che  da  quanto sopra  esposto  appare  indispensabile
sottoporre l'area sopraperimetrata a vincolo ex lege n. 1497/1939 con
un  unico  provvedimento comprensivo  delle  aree  gia' sottoposte  a
vincolo con il  citato decreto ministeriale 1 agosto 1985  al fine di
garantirne la  conservazione e  di preservarla da  interventi edilizi
che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico,
le  connotazioni  architettoniche   e  le  pregevoli  caratteristiche
paesaggisticoambientali;
  Considerato  che il  vincolo comporta  in particolare  l'obbligo da
parte  del proprietario,  possessore o  detentore a  qualsiasi titolo
dell'immobile ricadente nella localita'  vincolata di presentare alla
regione  o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato   la  richiesta  di
autorizzazione ai sensi  dell'art. 7 della citata  legge n. 1497/1939
per qualsiasi intervento  che modifichi lo stato  dei luoghi, secondo
la procedura  prevista dal  nono comma dell'art.  82 del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   616/1977  cosi'  come  introdotto
dall'art. 1  della legge  8 agosto  1985, n.  431, di  conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e
che questo Ministero puo' in  ogni caso annullare tale autorizzazione
entro  i   sessanta  giorni   successivi  alla  ricezione   di  detto
provvedimento, corredato della documentazione  idonea a consentire la
dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato che  il comitato  di settore per  i beni  ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella  seduta  del  12 aprile  1999  ha  espresso  parere
favorevole alla  proposta di apposizione di  vincolo, formulata dalla
soprintendenza  competente, sulla  fascia  costiera  della citta'  di
Bari,  in  quanto  la  suddetta fascia  possiede  caratteristiche  di
naturalita'   ancora  integre   e   conserva   habitat  naturali   da
salvaguardare accessibili  e godibili  dai numerosi tratti  di strade
pubbliche  e  visibili  dalla  ferrovia  che corre  tra  la  costa  e
l'entroterra;
                              Decreta:
  Le parti  del territorio  costiero del comune  di Bari,  cosi' come
sopra delimitate,  sono dichiarate di notevole  interesse pubblico ai
sensi  della  legge 29  giugno  1939,  n.  1497, ed  in  applicazione
dell'art. 82  del decreto del  Presidente della Repubblica  24 luglio
1977,  n. 616,  e  sono  pertanto soggette  a  tutte le  disposizioni
contenute nella legge stessa ed  a quelle previste nel citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica.  La  soprintendenza  per  i  beni
ambientali,   architettonici  artistici   e   storici  della   Puglia
provvedera'  a  che  copia  della Gazzetta  Ufficiale  contenente  il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
della legge  29 giugno  1939, n.  1497, e  dell'art. 12  del relativo
regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940,  n. 1357, all'albo del comune
interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa
planimetria da allegare, venga  depositata presso i competenti uffici
del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al  tribunale   amministrativo   regionale
competente  per territorio  o, a  scelta dell'interessato,  avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla  legge 6 dicembre 1971,  n. 1034, ovvero e'  ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24    novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro sessanta  e  centoventi giorni  dalla data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 30 giugno 1999
                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 354