IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per i beni e le attivita' culturali Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1986 e recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sudest di Bari"; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985; Vista la sentenza 14-24 luglio 1998, n. 334, della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 2 settembre 1998; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che con nota n. 6726 del 18 marzo 1998 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, manifestava alla regione Puglia la necessita' dell'adozione di un improrogabile provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939 sulla fascia costiera del comune di Bari e la invitava a voler procedere in tal senso, precisando che in caso di inerzia regionale si sarebbero attivati i poteri attribuiti al Ministero ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Considerato che con nota n. 5087/Gab. dell'8 aprile 1998, pervenuta solo per conoscenza alla soprintendenza competente, il comune di Bari, ente subdelegato, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, limitatamente ad alcuni interventi e fino all'entrata in vigore dei P.U.T.T., al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli immobili soggetti a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, manifestava all'assessorato all'urbanistica della regione Puglia un interessamento sulla questione della tutela della fascia costiera, e chiedeva di essere parte attiva alle iniziative che l'assessorato avesse eventualmente intrapreso per l'apposizione di vincoli sul territorio comunale; Considerato che con nota n. 3730/c del 16 aprile 1998 la regione Puglia - Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio, comunicava alla soprintendenza di aver provveduto alla redazione dello schema del piano urbanistico territoriale tematico, approvato dal consiglio regionale con delibera n. 880 del 25 luglio 1994 e adottato dalla giunta regionale con delibera n. 6946 dell'11 ottobre 1994, il quale, proprio con riferimento alla fascia costiera della citta' di Bari in considerazione dei valori paesaggisticoambientali, prevedeva gia' specifiche norme di tutela e salvaguardia nonche' di indirizzo, da osservarsi sia nella predisposizione della pianificazione di primo e secondo livello, sia negli interventi diretti; Considerato che, come risulta dalla stessa nota n. 3730 /c, sono state prodotte osservazioni avverso lo stesso P.U.T.T. e che la giunta regionale ha disposto con delibera n. 939 del 10 aprile 1998 l'esame delle stesse onde pervenire, nei termini prefissati, all'approvazione definitiva del P.U.T.T. secondo le procedure previste dalla legge urbanistica regionale n. 56 del 31 maggio 1980; Considerato che nella succitata nota n. 3730/c la regione Puglia comunicava inoltre che con legge regionale n. 30/1990 erano gia' state poste in essere per la fascia costiera norme di salvaguardia (inedificabilita' assoluta) fino all'entrata in vigore del citato P.U.T.T. e che avrebbe valutato la proposta della soprintendenza interessando anche il comune di Bari, soggetto della pianificazione del proprio territorio, in termini di uso e tutela, ai sensi della legge regionale n. 56/1980; Considerato che con nota n. 10253 del 5 maggio 1998 la predetta soprintendenza evidenziava alla regione Puglia in primo luogo l'inidoneita' dello strumento di pianificazione (P.U.T.T.), peraltro non ancora vigente, ad assicurare a breve scadenza la tutela paesaggistica della fascia costiera di cui trattasi, e rilevava inoltre, quanto alla legge regionale n. 30/1990, che pur contenendo le norme di salvaguardia di cui all'art. 1, tuttavia nel prevedere all'art. 2 anche la possibilita' di intervenire sui territori costieri, sia pure a certe condizioni, non risultava strumento efficace di tutela di un'area gia' soggetta a scempi paesaggistici; Rilevato che nella predetta nota n. 10253 del 5 maggio 1998 l'ufficio periferico evidenziava la necessita' di provvedere in tempi brevi all'adozione di un provvedimento di tutela al fine di evitare la compromissione dei valori paesisticoambientali del territorio costiero interessato, e di sottrarlo ad ulteriori alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio, prevenendo, cosi', interventi edilizi che altrimenti arrecherebbero deturpazione con stravolgimento dei luoghi; Considerato che con nota n. 22291 del 1 settembre 1998 la stessa soprintendenza, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' del provvedimento di tutela, chiedeva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di esercitare i poteri attribuiti al Ministero dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e definiti concorrenziali dalla Corte costituzionale; Considerato che con nota ministeriale n. ST/701/25597 del 13 ottobre 1998 il predetto ufficio centrale invitava la soprintendenza ad inviare la documentazione di rito al fine di esprimere un giudizio di merito sull'apposizione del vincolo paesaggistico nel territorio costiero del comune di Bari; Considerato che con nota n. 2726 del 4 febbraio 1999 il predetto ufficio periferico ha trasmesso all'ufficio centrale tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939 per la fascia costiera del comune di Bari, specificando nella relazione storicotecnica ad essa allegata di aver escluso nella proposta di vincolo il tratto della zona costiera a nord di Bari frazioni di Fesca e S. Girolamo, in quanto gia' intensamente edificato, e il tratto prospiciente il bacino portuale; Verificato che nella succitata relazione storicotecnica la soprintendenza sottolineava la necessita' di sottoporre a specifico provvedimento di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 parti del territorio costiero del comune di Bari interessato da numerosi piani di lottizzazione e piani particolareggiati alcuni dei quali, come il piano di lottizzazione denominato Punta Perotti, gravemente incidente sulle visuali piu' interessanti del lungomare e della citta' antica, rilevando come, nonostante cio', "questa fascia costiera rimane ancora integra e bella per i toni, per le sfumature e gli accostamenti di colore per il continuo alternarsi e mescolarsi, sotto la luce mediterranea, delle pinete, delle calette, della baie, dei porticcioli e delle piccole spiagge dorate"; Considerato che l'area in questione, suddivisa in due parti risulta cosi' perimetrata: area a nord: lato nordovesttratto A-B - parte dalla linea di battigia a confine col territorio comunale di Giovinazzo: punto A e prosegue lungo lo stesso confine per una lunghezza di trecento metri dalla battigia: punto B; lato sudovesttratto B-C - dal punto B si prosegue comprendendo una fascia di terreno avente una distanza costante di trecento metri dalla linea di battigia sino ad intersecare via Malta in prossimita' del centro abitato di S. Spirito; di qui si prosegue lungo la via suddetta in direzione sud fino ad intersecare via Napoli (s.s. n. 16); si prosegue lungo via Napoli fino a superare il numero civico 21 della stessa via, dopo il quale si risale in direzione nord lungo via Privata fino alla distanza di 300 mt dalla linea di battigia; si prosegue comprendendo una fascia avente una distanza costante di trecento metri dalla linea di battigia sino a congiungersi con l'area della Lama "Balice" gia' vincolata ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 con decreto ministeriale del 1 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1986 (lato nord - tratto B-C): punto C; lato Sud-Est - tratto C-D - dal punto C prosegue in direzione Nord-Est, lungo il limite della suddetta area gia' vincolata della Lama "Balice", sino alla linea di battigia: punto D; lato Nord-Est - tratto D-A - dal punto D prosegue lungo tutta la linea di battigia sino a ricollegarsi al punto A iniziale della poligonale cosi' descritta. Area a Sud: Tale territorio costiero prosegue nella zona a Sud-Est della citta' ed e' cosi' delimitato: lato Nord-Ovest - tratto E-F: parte dalla linea di battigia congiungendosi al limite Sud-Est dell'area gia' vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 con specifico provvedimento affisso all'albo comunale di Bari dal 19 gennaio 1972 al 19 aprile 1972: punto E; prosegue lungo via Giandomenico Petroni fino all'incrocio con via Dalmazia: punto F; lato Sud-Ovest - tratto F-G: parte dal sopradescritto punto F e prosegue lungo via Dalmazia fino all'incrocio con via G. Matteotti, prosegue lungo via G. Matteotti fino all'incrocio con corso Sonnino, poi prosegue lungo il tratto della ferrovia Bologna-Lecce (F.S.), che rimane esclusa dal vincolo, in direzione Sud-Est fino a superare il canale "Valenzano": punto G; - tratto G-H: dal punto G prosegue in direzione Sud-Est lungo il suddetto canale "Valenzano" sino ad una distanza di trecento metri dalla linea di battigia: punto H - tratto H-I: dal punto H prosegue in direzione Sud-Est con una distanza costante di trecento metri dalla linea di battigia, superando l'area della lama "S. Giorgio" gia vincolata ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 con decreto ministeriale del 1 agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1986 fino ad incrociare, nelle vicinanze del centro abitato della frazione di Torre a Mare, via Martiri della Resistenza; da questo punto si prosegue in direzione Nord-Est fino all'incrocio con via Luigi Marinelli Giovene, si percorre tutta via Pitagora fino all'incrocio con via Angelo Valle e Gianna Giglioli Partigiani si segue detta via fino all'incrocio con via Mazzini e si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare largo Leopardi; di qui' si percorre in direzione nord via della Pace fino all'incrocio con via XXIV Maggio e si procede lungo la stessa sino ad incontrare piazza Vittorio Veneto; di qui si prosegue lungo via Istria sino a piazza della Torre; di qui si percorre via De Pinedo sino ad intersecare, attraversandola, l'area della Lama "Giotta" gia' vincolata ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 con decreto ministeriale del 1 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1986, e si prosegue lungo il lato Est - tratto D-E - come indicato nel citato decreto della suddetta area gia' vincolata fino all'incrocio con via Morelli Silvati che si percorre sino all'incrocio con via Fontana Nuova; si prosegue con una fascia avente una distanza costante di trecento metri dalla linea di battigia sino al confine con territorio comunale di Mola di Bari: punto I; lato Sud-Est - tratto I-L: dal precedente punto I prosegue lungo il confine con il territorio comunale di Mola di Bari sino alla linea di battigia: punto L; lato Nord-Est - tratto L-E - dal precedente punto L prosegue lungo la linea di battigia sono a ricollegarsi al punto E iniziale della poligonale cosi' descritta; Considerato che la fascia costiera del comune di Bari, pur se in parte danneggiata dai fenomeni di urbanizzazione possiede caratteristiche di naturalita' ancora integre ed e' facilmente accessibile e godibile dai numerosi tratti di strade pubbliche e dalla ferrovia che corre tra la costa l'entroterra; Considerato che dal punto di vista naturalistico il paesaggio e' di rilevante interesse per la presenza di habitat naturali, di resti di antichi insediamenti umani ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo i lati delle gravine nelle vicinanze dei corsi fluviali o del mare, come la Grotta della regina a Scizze o Punta La Penna, dove sono stati rinvenuti reperti archeologici ascrivibili entro un arco di tempo compreso fra il III e il IX sec. a. C.; Considerato che i luoghi in questione sono interessati, soprattutto nella parte di espansione della citta' di Bari e del suo tratto costiero, dalla presenza di numerosi edifici di notevole valore storicomonumentale quali castelli, torri costiere di avvistamento, cattedrali, edifici urbani, masserie fortificate e ville signorili, che testimoniano momenti storici della presenza, nei luoghi medesimi, dei popoli del Mediterraneo e del Nord-Europa (greci, arabi, bizantini, longobardi, saraceni, normanni, borboni); Considerato che la regione Puglia, pur avendo manifestato la disponibilita' a valutare la proposta della soprintendenza per l'apposizione del vincolo, di fatto non attuava alcuna iniziativa per la stesura di un piano di lavoro comune; Considerato che, in base al disposto della citata sentenza n. 334 della Corte costituzionale, lo Stato, nell'ambito dell'esercizio del potere concorrente di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle regioni e nel rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo, puo' legittimamente procedere ad una autonoma imposizione del vincolo, anche riguardo a localita' per le quali vi sia stata una espressa determinazione negativa da parte della regione, oltre a quelle non incluse per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, ovvero per difetto di iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento regionale; Considerato che sono state gia' dichiarate di notevole interesse pubblico e vincolate ai sensi della legge n. 1497/1939 con il citato decreto ministeriale 1 agosto 1985 parti della costa caratterizzate dallo sbocco a mare di varie lame: ad occidente, lama Balice, ad oriente, lama S. Giorgio e lama Giotta; Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre l'area sopraperimetrata a vincolo ex lege n. 1497/1939 con un unico provvedimento comprensivo delle aree gia' sottoposte a vincolo con il citato decreto ministeriale 1 agosto 1985 al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggisticoambientali; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 cosi' come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 12 aprile 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di apposizione di vincolo, formulata dalla soprintendenza competente, sulla fascia costiera della citta' di Bari, in quanto la suddetta fascia possiede caratteristiche di naturalita' ancora integre e conserva habitat naturali da salvaguardare accessibili e godibili dai numerosi tratti di strade pubbliche e visibili dalla ferrovia che corre tra la costa e l'entroterra; Decreta: Le parti del territorio costiero del comune di Bari, cosi' come sopra delimitate, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici della Puglia provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 30 giugno 1999 Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1999 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 354