Art. 2.
  1. Vengono messe in vendita due serie di n. 40.000.000 di biglietti
cadauna.
  2. Il prezzo  di vendita al pubblico di ciascun  biglietto e' di L.
2.000.
  3. Il  biglietto si compone di  due sezioni, distinte da  una linea
tratteggiata che  ne consente la  separazione ai fini  della autonoma
partecipazione alla attribuzione dei  premi della lotteria istantanea
e dei premi del gioco televisivo.