Art. 2. 1. Vengono messe in vendita due serie di n. 40.000.000 di biglietti cadauna. 2. Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto e' di L. 2.000. 3. Il biglietto si compone di due sezioni, distinte da una linea tratteggiata che ne consente la separazione ai fini della autonoma partecipazione alla attribuzione dei premi della lotteria istantanea e dei premi del gioco televisivo.