Art. 3. Dipartimenti provinciali di livello dirigenziale non generale 1. Ai dipartimenti provinciali nei quali sono previsti piu' di due uffici dirigenziali non generali e' preposto un dirigente il quale esercita le funzioni di capo dipartimento. Con i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, in ciascun dipartimento si provvede a conferire a due dirigenti, assegnati rispettivamente alla ragioneria provinciale dello Stato ed alla direzione provinciale dei servizi vari, in aggiunta alle competenze istituzionali di titolarita', la funzione di direttore dei predetti uffici, anche con il compito di coadiuvare il capo dipartimento nell'esercizio delle sue attribuzioni. 2. Negli altri dipartimenti provinciali uno dei due direttori degli uffici dirigenziali non generali e' preposto al dipartimento stesso esercitando funzioni di coordinamento. 3. La titolarita' degli uffici e gli incarichi di cui al presente articolo saranno conferiti, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base, anche per motivi di raccordo funzionale tra i dipartimenti centrali, di criteri definiti in apposita direttiva del Ministro.