Art. 3.
          Dipartimenti provinciali di livello dirigenziale
                            non generale
  1. Ai dipartimenti provinciali nei  quali sono previsti piu' di due
uffici dirigenziali  non generali e'  preposto un dirigente  il quale
esercita le  funzioni di  capo dipartimento.  Con i  provvedimenti di
attribuzione degli incarichi dirigenziali, in ciascun dipartimento si
provvede a conferire a  due dirigenti, assegnati rispettivamente alla
ragioneria provinciale dello Stato  ed alla direzione provinciale dei
servizi   vari,  in   aggiunta  alle   competenze  istituzionali   di
titolarita', la funzione di direttore  dei predetti uffici, anche con
il compito  di coadiuvare  il capo dipartimento  nell'esercizio delle
sue attribuzioni.
  2. Negli altri dipartimenti provinciali uno dei due direttori degli
uffici dirigenziali  non generali e' preposto  al dipartimento stesso
esercitando funzioni di coordinamento.
  3. La titolarita'  degli uffici e gli incarichi di  cui al presente
articolo  saranno  conferiti,  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto
legislativo 3 febbraio  1993, n. 29, sulla base, anche  per motivi di
raccordo funzionale tra i  dipartimenti centrali, di criteri definiti
in apposita direttiva del Ministro.