(all. 1 - art. 1)
                              Titolo I
                           NORME GENERALI
                               Capo I
                         Principi direttivi
                               Art.1.
             Natura giuridica e finalita' istituzionali
  1.  L'Universita'  di  Bergamo,   istituzione  pubblica  dotata  di
personalita'  giuridica che  non  persegue scopi  di  lucro, e'  sede
primaria  di istruzione,  di formazione  e di  ricerca scientifica  e
tecnologica a livello universitario.
  2. In attuazione dell'art.  33 della Costituzione, l'Universita' ha
autonomia  didattica,   scientifica,  organizzativa,  amministrativa,
finanziaria e contabile.
                               Art. 2.
                  Attivita' didattiche e di ricerca
  1.  Nell'ambito   delle  proprie  finalita'   l'Universita'  svolge
l'attivita' didattica e organizza  le relative strutture nel rispetto
della liberta'  di insegnamento dei  docenti e dei  principi generali
fissati   nella  disciplina   relativa  agli   ordinamenti  didattici
universitari.
  2. In attuazione  delle norme vigenti in  materia degli ordinamenti
didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli
di studio,  l'Universita' di  Bergamo rilascia  i seguenti  titoli di
studio aventi valore legale:
     a) diploma universitario (DU);
     b) diploma di laurea (DL);
     c) diploma di specializzazione (DS);
     d) dottorato di ricerca (DR),
  ed  istituisce  e organizza  i  servizi  didattici integrativi,  il
tutorato e le  attivita' culturali, di formazione  e di aggiornamento
destinate anche a soggetti esterni alla propria comunita'.
  3.  L'Universita'  puo' istituire  borse  di  studio per  cittadini
italiani e  stranieri, ivi compresi i  professori visitatori, nonche'
borse  di studio,  premi di  operosita' scientifica,  sussidi per  il
tirocinio  formativo   e  di  avviamento  al   lavoro,  per  studenti
meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.
  4.  Nell'ambito   delle  proprie  finalita'   l'Universita'  svolge
l'attivita'  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  ed  opera  nel
rispetto  della liberta'  di ricerca  dei docenti  e dei  ricercatori
nonche' dell'autonomia  di ricerca  delle strutture  scientifiche sia
per quanto  attiene ai temi della  ricerca sia per quanto  attiene ai
metodi.
  5.  Per  la  realizzazione delle  proprie  finalita'  istituzionali
l'Universita'    provvede     all'istituzione,    organizzazione    e
funzionamento delle  strutture didattiche, di ricerca  e di servizio,
anche  per   quanto  concerne  i  connessi   aspetti  amministrativi,
finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano nel suo ambito
l'effettivo  esercizio delle  liberta' di  insegnamento e  di ricerca
nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno e' tenuto a norma di
legge, di statuto e di regolamenti.
  6. Con riferimento alle  tematiche attinenti alle proprie finalita'
istituzionali, l'Universita' favorisce ogni  occasione di confronto e
di discussione  aperta anche  a contributi  esterni, a  scala locale,
nazionale  ed internazionale,  in collaborazione  anche con  gli enti
locali e con universita' ed istituzioni straniere e internazionali.
                               Art. 3.
                         Diritto allo studio
  1.  L'Universita'  degli  studi  di Bergamo,  in  attuazione  degli
articoli 3 e  34 della Costituzione e della vigente  legge in materia
di diritto  agli studi  universitari, organizza  i propri  servizi in
modo  da  rendere effettivo  e  proficuo  lo studio  universitario  e
collabora alle attivita' degli enti  per il diritto allo studio nelle
forme ritenute di volta in volta piu' idonee.
  2.  L'Universita' concorre  inoltre  alle  complessive esigenze  di
orientamento  e  di  formazione  culturale  degli  studenti  ed  alla
compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
  3. L'Universita'  riconosce e  valorizza il contributo  dei singoli
studenti,  delle  libere  forme  associative e  di  volontariato  che
concorrano   in  modo   costruttivo  alla   realizzazione  dei   fini
istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita'  dettate dallo statuto e
dai regolamenti.
                               Art. 4.
                         Attivita' culturali
  1. L'Universita' promuove,  anche nell'ambito dell'attuazione delle
norme sul  diritto allo studio,  le attivita' culturali  e ricreative
degli  studenti e  del  personale  universitario attraverso  apposite
forme  organizzative rappresentative,  convenzionandosi con  gli enti
pubblici  e privati  nonche'  con le  associazioni  operanti in  tali
ambiti.
  2.  Per  l'utilizzazione  dei  fondi  destinati  ad  iniziative  ed
attivita' culturali  e sociali, di cui  alla legge 3 agosto  1985, e'
costituita un'apposita  commissione del consiglio  di amministrazione
composta:
  a)   dai   rappresentanti   degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione;
  b) da docenti scelti dal  consiglio di amministrazione fra i propri
componenti,  in  numero  pari   a  quello  dei  rappresentanti  degli
studenti.
                               Art. 5.
                         Attivita' sportive
  1. Il  comitato per  lo sport  universitario coordina  le attivita'
sportive a vantaggio della  comunita' universitaria, sovrintende agli
indirizzi di  gestione degli impianti sportivi,  nonche' ai programmi
di  sviluppo  e  promozione  delle  attivita'  sportive  a  carattere
ricreativo e agonistico, esercita  le altre competenze previste dalle
disposizioni vigenti.
   2. Il comitato per lo sport e' composto da:
  a) il rettore o suo delegato con funzioni di presidente;
  b) due membri designati  dal Centro universitario sportivo italiano
(C.U.S.I.),    quale   ente    sportivo   universitario    legalmente
riconosciuto, che  organizza l'attivita'  sportiva degli  studenti su
base nazionale;
  c)  due  rappresentanti  degli  studenti,  eletti  ai  sensi  delle
disposizioni  vigenti   in  materia  di  elezioni   delle  componenti
studentesche;
  d) il direttore amministrativo o suo delegato.
  3. Alla  copertura delle  spese per l'attivita'  sportiva e  per la
costruzione e manutenzione degli impianti  sportivi si provvede con i
finanziamenti  stanziati a  tal  fine dal  M.U.R.S.T., con  eventuali
contributi degli studenti, dell'Universita'  o di altri enti pubblici
e privati.
  4. La  gestione degli impianti  sportivi e lo svolgimento  di altre
attivita'  possono  essere affidati  in  tutto  o in  parte  mediante
convenzioni al  C.U.S.I, che  provvede anche per  il tramite  del suo
organo periferico C.U.S. Bergamo, e ad altri enti e centri pubblici e
privati.
                               Art. 6.
     Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale
  1.  Nel  rispetto  dei   principi  generali  regolanti  la  propria
autonomia funzionale,  l'Universita', ferma restando  l'esclusione di
scopo di lucro, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato.
  2.  L'Universita'  e'  legittimata  a porre  in  essere  ogni  atto
negoziale,  anche a  titolo  oneroso, idoneo  al perseguimento  delle
proprie   finalita'  istituzionali,   ivi   compresi   gli  atti   di
costituzione  o di  adesione  ad organismi  associativi e  consortili
anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione
a fondazioni e a societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
  3.  L'Universita'   puo'  promuovere,  organizzare  e   gestire  in
collaborazione  con altri  soggetti, pubblici  e privati,  operanti a
scala  locale,  nazionale  ed  internazionale,  attivita'  di  comune
interesse nei settori relativi  alle proprie finalita' istituzionali,
nonche' svolgere,  con riferimento  agli stessi  settori, prestazioni
per conto di terzi.
  4.  L'Universita'  provvede,  anche  in  collaborazione  con  altri
soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed
internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di
servizi  didattici, amministrativi  ed assistenziali  ad integrazione
delle attivita' istituzionali svolte, nonche', a norma della legge 19
novembre 1990, n.  341, art. 6, di servizi  culturali, ricreativi, di
assistenza, di orientamento, di preparazione  sia agli esami di Stato
per l'abilitazione  all'esercizio delle  professioni sia  ai concorsi
pubblici,   di   formazione    e   di   aggiornamento   professionale
nell'interesse di  tutte le  componenti operanti al  proprio interno,
nonche'  di  utenze  esterne,  fatte   salve  le  attribuzioni  e  le
competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.
  5.  L'Universita',  anche  su  proposta  dei  singoli  consigli  di
facolta' o delle altre strutture didattiche scientifiche interessate,
puo' stipulare con enti pubblici e privati:
  convenzioni  per   il  finanziamento  degli  affidamenti   e  delle
supplenze  da  attribuire nei  limiti  e  con le  modalita'  previsti
dall'ordinamento universitario;
  convenzioni  che  abbiano per  oggetto  l'attivazione  di cicli  di
esercitazioni;
    convenzioni per i lettorati di lingua straniera;
    convenzioni per attivita' di ricerca;
  convenzioni per  il finanziamento di  borse di studio  di qualsiasi
tipo  e di  incentivi  per la  ricerca anche  a  favore di  cittadini
stranieri;
  convenzioni per attivita'  di orientamento e formazione  e per ogni
altra attivita' didattica, scientifica e  di ricerca volte anche allo
sviluppo e formazione del territorio.
  6.   La  collaborazione   di   cui  ai   commi  precedenti   verra'
particolarmente promossa nei confronti della regione Lombardia, della
provincia  di  Bergamo,  del  comune  di  Bergamo,  della  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.
                               Art. 7.
                         Risorse finanziarie
  1. Le  fonti di  finanziamento dell'Universita' sono  costituite da
trasferimenti  dello Stato,  di altri  enti pubblici  e privati  e da
entrate proprie.
  2.  Le entrate  proprie sono  costituite da  tasse e  da contributi
universitari, e da forme  autonome di finanziamento, quali contributi
volontari, proventi  di attivita', rendite, frutti  e alienazioni del
patrimonio,  atti  di  liberalita'  e corrispettivi  di  contratti  e
convenzioni.
  3. I  criteri generali  per la determinazione  delle tariffe  e dei
corrispettivi  delle  prestazioni  rese   a  terzi  sono  determinati
periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare
anche  la  copertura dei  costi  sostenuti,  ivi compresi  gli  oneri
finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
  4. Per le  spese di investimento l'Universita'  puo' ricorrere, nei
limiti  e  alle condizioni  previste  dalla  legislazione vigente,  a
prestiti o a  forme di leasing in modo da  garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
                               Art. 8.
                       Uguaglianza sostanziale
  1.  L'Universita' garantisce  pari  opportunita' nell'accesso  agli
studi   e   nei   meccanismi   di   reclutamento   e   di   carriera,
indipendentemente dal sesso, dalla religione e dalla etnia.
  2. E'  istituito il comitato  pari opportunita', per  realizzare le
finalita' della legge n. 125 del  1991 ed in particolare con lo scopo
di  favorire l'occupazione  femminile e  di realizzare  l'uguaglianza
sostanziale  tra  uomini  e   donne  nel  lavoro,  anche  promuovendo
l'adozione di  misure dirette a  rimuovere gli ostacoli che  di fatto
impediscono la realizzazione di  pari opportunita', denominate azioni
positive per le donne. Il consiglio di amministrazione garantisce gli
strumenti  per  il  funzionamento  del comitato,  con  un  budget  da
definirsi annualmente, su proposta del comitato stesso.
                               Art. 9.
                             Pubblicita'
  1. L'Universita' assicura forme di  pubblicita' adeguate a tutte le
sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni
al suo interno e la loro diffusione all'esterno.
  2. E'  garantito a  chiunque ne  abbia interesse  per la  tutela di
situazioni  giuridicamente   rilevanti  il  diritto  di   accesso  ai
documenti  amministrativi relativi  all'attivita' dell'Universita'  a
norma  della legge  7 agosto  1990, n.  241, secondo  le disposizioni
adottate con regolamento di Ateneo.
                              Art. 10.
                 Partecipazione ad organismi privati
  1.  L'Universita'  puo'  partecipare   a  societa'  o  altre  forme
associative  di  diritto  privato  per lo  svolgimento  di  attivita'
strumentali alle attivita'  didattiche e di ricerca  o comunque utili
per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
  2. La partecipazione dell'Universita',  deliberata dal consiglio di
amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
  a) attestazione del livello  universitario dell'attivita' svolta ad
opera di un  comitato scientifico composto in  maggioranza da docenti
universitari;
  b)  disponibilita'  delle   risorse  finanziarie  od  organizzative
richieste;
  c)  destinazione  a  finalita'  istituzionali  dell'Universita'  di
eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
  d)  espressa   previsione  di  patti  parasociali   a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
  e) limitazione  del concorso dell'Ateneo, nel  ripiano di eventuali
perdite, alla quota di partecipazione.
  3. La  collaborazione dell'Universita'  puo' essere  costituita dal
comodato di beni, mezzi o  strutture, nel rispetto dei principi della
liberta' e dell'autonomia  organizzativa della ricerca e  con oneri a
carico del comodatario.
  4. La licenza gratuita del  marchio e' consentita solo in occasione
di manifestazioni celebrative  e, ferma in ogni  caso la salvaguardia
del   prestigio  dell'Ateneo,   deve  essere   oggetto  di   apposita
autorizzazione da parte del  consiglio di amministrazione, sentito il
senato accademico.
  5. Degli organismi pubblici o privati, cui l'Universita' partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato elenco  a cura  del direttore amministrativo.  L'elenco e'
consultabile da chiunque vi abbia interesse.
                               Capo II
                           Fonti normative
                              Art. 11.
                               Statuto
  1. Il presente  statuto e' adottato ai sensi degli  articoli 6 e 16
della legge  9 maggio  1989, n. 168,  ed e'  espressione fondamentale
dell'autonomia  dell'Universita'   di  Bergamo  secondo   i  principi
dell'art. 33 della Costituzione.
  2. Nel rispetto dei principi  di cui al precedente comma, rimangono
applicabili  le norme  legislative  in  vigore disciplinanti  profili
dell'ordinamento  universitario  che  non formino  specifico  oggetto
dello  statuto  e  dei   relativi  regolamenti,  ne'  siano  comunque
incompatibili con lo statuto stesso.
  3.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate  a  maggioranza
assoluta  dei suoi  componenti  dal senato  accademico, integrato  ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le
procedure di cui  alla stessa, art. 6,  commi 9, 10 e  11, sentito il
consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche',
per quanto  di sua  pertinenza, il  consiglio degli  studenti possono
sottoporre proposte  di modifica  al senato accademico  integrato, le
cui componenti elettive sono rinnovate ogni tre anni.
  4. Lo statuto e le relative modifiche, sono emanati con decreto del
rettore dell'Universita' ai sensi della  legge 9 maggio 1989, n. 168,
art. 6, commi 9, 10 e 11  ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                              Art. 12.
                        Regolamenti di Ateneo
  1. I  seguenti regolamenti di  Ateneo e le relative  modifiche sono
approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta di Ateneo:
I - dal consiglio di amministrazione:
  a) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita',
che  disciplina la  gestione finanziaria,  contabile, patrimoniale  e
l'attivita'  negoziale,  anche  in  deroga  alle  norme  dei  vigenti
ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici;
  b)    regolamento   generale,    che    definisce   e    disciplina
l'organizzazione  e  le  procedure   di  funzionamento  degli  organi
centrali  di  Ateneo  e  dei  servizi di  biblioteca,  i  criteri  di
organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure
di elezione  degli organi di  ogni ordine e grado  dell'Universita' e
delle   rappresentanze   in   essi   presenti,   ad   eccezione   dei
rappresentanti  degli studenti  la cui  elezione e'  disciplinata dal
regolamento degli studenti;
  c) regolamento di attuazione della legge  7 agosto 1990, n. 241, in
materia di  procedimento amministrativo  e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi;
  d) regolamenti da emettere  negli altri casi espressamente previsti
dalla legge;
II - dal senato accademico:
  a) regolamento didattico, che  disciplina l'ordinamento degli studi
sia  di tutti  corsi per  i quali  l'Universita' rilascia  titoli con
valore  legale,  sia,  indicando  i  criteri  generali,  dei  servizi
didattici  integrativi, delle  attivita'  culturali,  formative e  di
aggiornamento  destinate  anche  a   soggetti  esterni  alla  propria
comunita';
  b) regolamento degli  studenti, che fissa i criteri  e le modalita'
di elezione e di funzionamento  del consiglio degli studenti, nonche'
quelli relativi alla elezione dei rappresentanti degli studenti negli
altri  organi  dell'Universita',  nei  quali  sia  prevista  la  loro
presenza per legge o per statuto;
  c) regolamenti da emettere in tutte le altre ipotesi in cui non sia
specificato l'organo competente.
  2. I regolamenti di Ateneo sono  emanati con decreto del rettore ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11, ed
entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
                              Art. 13.
        Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
                        e regolamenti interni
  1.  I   regolamenti  delle  strutture  didattiche   e  scientifiche
disciplinano, nell'ambito  delle attribuzioni  e delle  competenze di
ciascuna di  esse e nel  rispetto delle  norme poste al  riguardo del
regolamento generale  di Ateneo,  l'organizzazione e le  procedure di
funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.
  2.  Inoltre i  predetti  regolamenti  disciplinano quanto  indicato
dall'art. 11, comma  2, della legge 19 novembre 1990,  n. 341, sempre
nell'ambito  delle competenze  in  materia  di ordinamenti  didattici
universitari di ciascuna struttura, in conformita' con il regolamento
didattico di Ateneo e nel  rispetto della liberta' di insegnamento di
tutti i docenti.
  3. I regolamenti delle  strutture didattiche e scientifiche, dotate
di autonomia  normativa in base  al presente statuto,  sono approvati
dai rispettivi  consigli a maggioranza assoluta  dei componenti. Sono
emanati con decreto del rettore,  previo parere favorevole del senato
accademico e  del consiglio di amministrazione  secondo le rispettive
competenze. Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di
competenza del senato accademico e  parti di competenza del consiglio
di amministrazione,  devono essere  sottoposti ad ambedue  gli organi
nella  loro interezza.  In caso  di contrasti  tra regolamenti  delle
strutture  il consiglio  di amministrazione  dirime le  controversie.
Entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
  4. I regolamenti interni,  attuativi ed integrativi dei regolamenti
di Ateneo, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dagli
organi  competenti  alla  approvazione degli  stessi  regolamenti  di
Ateneo ai sensi del precedente art.  12. Sono emanati con decreto del
rettore ed entrano  in vigore il quindicesimo  giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
                              Art. 14.
                        Norma di integrazione
  1. Lo  statuto ed  i regolamenti  ivi previsti  sono immediatamente
modificati ed  integrati dalle norme  derivanti da leggi  che operino
espresso riferimento alle universita'.
                              Titolo II
                           ORGANI CENTRALI
                              Art. 15.
                  Organi centrali dell'Universita'
  1. Sono organi dell'Universita' il rettore, la giunta di Ateneo, il
senato  accademico, il  consiglio  di  amministrazione, il  consiglio
degli studenti,  il collegio dei revisori  dei conti ed il  nucleo di
valutazione.
                              Art. 16.
                             Il rettore
  1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
   2. Spetta al rettore:
  a) convocare  e presiedere  il senato  accademico, il  consiglio di
amministrazione e  la giunta di  Ateneo e provvedere  alla esecuzione
delle relative deliberazioni;
  b) curare l'osservanza  dello statuto, dei regolamenti  di Ateneo e
delle norme legislative  applicabili a norma del  precedente art. 11,
comma  secondo,  ivi  comprese   quelle  sullo  stato  giuridico  del
personale docente e amministrativo e tecnico;
  c)  vigilare  su  tutte  le  strutture  e  i  servizi  dell'Ateneo,
impartendo  le  opportune  direttive  per  il  buon  andamento  delle
attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento
universitario  e adottando  criteri  organizzativi  atti a  garantire
l'individuazione delle responsabilita';
  d) esercitare l'autorita' disciplinare  nei confronti del personale
nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla legge;
  e)  stipulare le  convenzioni  ed i  contratti  tra universita'  ed
amministrazioni pubbliche o  altri soggetti pubblici e  privati per i
quali la legge, lo statuto o  i regolamenti non prevedono una diversa
competenza;
  f)  presentare   al  Ministro  dell'universita'  e   della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di seguito  denominato  "Ministro",  le
relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
  g)  predisporre  ogni  anno  una  relazione  pubblica  sullo  stato
dell'Ateneo;
  h)  provvedere   all'assegnazione  degli  spazi  e   delle  risorse
edilizie;
  i)  provvedere in  via provvisoria,  con proprio  decreto, in  casi
straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del
consiglio di  amministrazione, della  giunta di  Ateneo e  del senato
accademico  anche integrato,  salvo  ratifica dell'organo  competente
nella seduta immediatamente successiva;
  l) esercitare  tutte le altre  attribuzioni che gli  sono demandate
dallo statuto, dai regolamenti  e dalle norme legislative applicabili
ai sensi del precedente art. 11, comma secondo.
  3. Il rettore nomina un  prorettore vicario scelto tra i professori
di ruolo  di prima fascia, che  lo supplisce in tutte  le funzioni da
lui esercitate  nei casi di  assenza o di impedimento.  Il prorettore
vicario e' membro di diritto  del senato accademico, del consiglio di
amministrazione e della giunta di Ateneo con voto deliberativo.
  4.  Il rettore  puo'  nominare,  tra i  professori  di ruolo,  suoi
delegati attribuendo loro incarichi specifici.
  5. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in
caso  di  nomina.  Dura  in  carica   tre  anni  e  non  puo'  essere
immediatamente rieletto dopo due mandati consecutivi. Nel caso in cui
la cessazione dalla carica avvenga  prima della naturale scadenza del
termine, il  nuovo eletto  assume la  carica in  corso d'anno,  ma il
triennio   decorre  a   partire   dal   primo  novembre   successivo.
L'elettorato attivo e' costituito:
  a) da  tutti i  professori di  ruolo e  fuori ruolo  di prima  e di
seconda fascia;
  b) dai ricercatori di ruolo;
  c) dai rappresentanti del personale amministrativo e tecnico eletti
nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nella giunta
di Ateneo e da due rappresentanti di ogni consiglio di facolta';
  d)  dai  rappresentanti  degli  studenti eletti  nel  consiglio  di
amministrazione, nel senato  accademico, nella giunta di  Ateneo e da
due rappresentanti di ogni consiglio di facolta'.
  6. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o,
in caso di sua assenza o  impedimento, dal professore di prima fascia
che  lo segue  in ordine  di  anzianita' nel  ruolo, almeno  quaranta
giorni prima  della data  stabilita per  le votazioni  e non  piu' di
centottanta giorni  prima della scadenza  del rettore in  carica. Nel
caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il
trentesimo  ed  il  novantesimo  giorno successivo  alla  data  della
cessazione. Il decano provvede  altresi' alla costituzione del seggio
elettorale e  alla designazione  del professore ordinario  che dovra'
presiederlo; il  segretario del seggio  e' scelto dal  presidente tra
gli aventi diritto al voto.
  7.  Il  rettore  e'  eletto   nelle  prime  tre  votazioni  con  la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata
elezione  si  procede con  il  sistema  del  ballottaggio tra  i  due
candidati  che nell'ultima  votazione  abbiano  riportato il  maggior
numero di voti.  E' eletto chi riporta il maggior  numero di voti. In
caso di parita', risulta eletto  il candidato con maggiore anzianita'
nel  ruolo di  professori di  prima fascia  e, in  caso di  ulteriore
parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
  8. Il rettore e' proclamato eletto dal Ministro con proprio decreto
ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
                              Art. 17.
                         La giunta di Ateneo
  1. Il rettore presiede la giunta  di Ateneo, da lui insediata entro
trenta  giorni dall'inizio  del  suo mandato  e  composta da  quattro
membri designati su proposta del  rettore dal senato accademico e dal
consiglio  di amministrazione  tra i  propri componenti,  nonche' dal
prorettore  vicario  e dal  direttore  amministrativo.  La durata  in
carica  della giunta  corrisponde  a quella  di  ciascun mandato  del
rettore.
  2.  Fanno inoltre  parte della  giunta uno  studente designato  dal
consiglio degli studenti  fra i suoi membri ed  un rappresentante del
personale tecnico e amministrativo.
  3.   Il  rettore,   il  senato   accademico  e   il  consiglio   di
amministrazione possono  delegare alla giunta l'esercizio  di proprie
attribuzioni.
  4.  I  verbali  delle  riunioni,   redatti  a  cura  del  direttore
amministrativo o  di un suo  delegato, sono pubblici e  devono essere
sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.
                              Art. 18.
                        Il senato accademico
  1. Il senato accademico esercita  tutte le competenze relative alla
programmazione  e al  coordinamento delle  attivita' didattiche  e di
ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve  le  attribuzioni  delle  singole
strutture didattiche e scientifiche.
   2. Spetta in particolare al senato accademico:
  a) coordinare le attivita' delle strutture didattiche e di ricerca;
  b) approvare i  regolamenti di Ateneo previsti  dal precedente art.
12 ed esercitare  le altre attribuzioni previste  dal precedente art.
13 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
ed ai regolamenti interni;
  c)  elaborare   e  approvare  il  piano   pluriennale  di  sviluppo
dell'Ateneo tenendo conto delle  indicazioni avanzate dalle strutture
didattiche e scientifiche;
  d)  predisporre  e  approvare,   prima  dell'inizio  di  ogni  anno
accademico,   il  programma   annuale   dell'attivita'  didattica   e
scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e nei limiti
degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione;
  e) determinare i criteri per la distribuzione del personale docente
e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;
  f)  avanzare   richieste  al   consiglio  di   amministrazione  per
l'assegnazione di  personale amministrativo e tecnico  alle strutture
didattiche e di ricerca;
  g)  avanzare  al  consiglio  di  amministrazione  proposte  per  la
ripartizione  delle  risorse   finanziarie,  compreso  il  contributo
conglobato versato dagli studenti;
  h) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato
rapporto tra risorse  disponibili e domande di  immatricolazione e di
iscrizione;
  i) approvare l'istituzione dei servizi indicati dal precedente art.
6,  terzo, quarto  e quinto  comma, su  proposta delle  facolta', dei
dipartimenti e del consiglio degli studenti;
  l) approvare le  relazioni periodiche e i piani  previsti per legge
da inoltrare al Ministro;
  m)  approvare  gli  accordi  quadro in  ordine  alle  attivita'  di
collaborazione  con soggetti  esterni di  cui al  precedente art.  6,
terzo, quarto e quinto comma;
  n) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e
internazionali di cooperazione;
  o) deliberare  l'istituzione di eventuali commissioni  con funzioni
consultive  e  con  durata  temporanea o  permanente,  fissandone  le
relative competenze;
     p) esprimere parere sul bilancio di previsione;
  q)  dare  pareri su  qualsiasi  argomento  che il  rettore  ritenga
opportuno sottoporre al suo esame;
  r)  esercitare tutte  le altre  attribuzioni che  allo stesso  sono
demandate  dallo statuto,  dai regolamenti  di Ateneo  e dalle  norme
legislative  applicabili  ai  sensi  del precedente  art.  11,  comma
secondo.
  3.  Il  senato  accademico   puo'  delegare  alla  giunta  d'Ateneo
l'esercizio di  proprie attribuzioni eccetto che  per quanto previsto
dalle lettere a),  b), c), d), h),  l), p), q), r)  del secondo comma
del presente articolo e dall'art. 12.
  4. Il senato accademico e'  convocato dal rettore, che lo presiede,
in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando
occorra o  quando ne  faccia richiesta motivata  almeno un  terzo dei
suoi membri.
  5. Le  procedure per  il funzionamento  del senato  accademico sono
fissate dal regolamento generale di  Ateneo di cui al precedente art.
12.
  6. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e'
composto da:
  a) il rettore, che lo presiede;
  b) il prorettore vicario;
  c) i presidi di facolta';
  d) un  rappresentante dei professori  di ruolo di prima  fascia, un
rappresentante  dei  professori  di   ruolo  di  seconda  fascia,  un
rappresentante dei ricercatori di ruolo;
  e)  sei   rappresentanti  delle  grandi   aggregazioni  scientifico
disciplinari  presenti  nell'Ateneo.  L'elettorato attivo  e  passivo
spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori di ruolo. La meta' dei
predetti rappresentanti e' eletta fra i direttori di dipartimento. La
votazione avverra'  su due liste distinte:  una comprendente l'elenco
dei direttori di dipartimento, l'altra i rappresentanti delle aree, i
quali saranno votati senza  distinzione di aggregazione da professori
di ruolo  e ricercatori di ruolo  su apposite liste di  candidati con
l'espressione di una unica preferenza per ognuna delle due liste.
  f) un rappresentante degli studenti per ciascuna facolta';
  g) due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;
  h)  il direttore  amministrativo o  un suo  delegato, che  esercita
anche le funzioni di segretario.
  7. Le deliberazioni sono prese  a maggioranza degli aventi diritto;
in caso di parita' prevale il voto del rettore.
   8. Il senato accademico dura in carica tre anni.
                              Art. 19.
                   Il consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa,
finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
  2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
  a) approvare i  regolamenti di Ateneo previsti  dal precedente art.
12 ed esercitare  le altre attribuzioni previste  dal precedente art.
13 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
ed ai regolamenti interni;
  b)  approvare,  sentito  il   senato  accademico,  il  bilancio  di
previsione;
  c) approvare il conto consuntivo;
  d)  esercitare  la  vigilanza sulla  conservazione  del  patrimonio
immobiliare e  mobiliare dell'Universita' e  definire i criteri  e le
modalita' dei relativi inventari;
  e) approvare  i provvedimenti relativi alle  contribuzioni a carico
degli  studenti, le  quali possono  essere definite  anche in  misura
unica conglobata;
  f)  definire ed  attuare,  su proposta  del  senato accademico,  la
ripartizione  delle  risorse   finanziarie,  compreso  il  contributo
conglobato versato dagli studenti;
  g)    approvare   l'assegnazione    di    personale   tecnico    ed
ammministrativo;
  h) predisporre,  in conformita' ai  criteri formulati dal  piano di
sviluppo, il  piano di  sviluppo edilizio  dell'Ateneo e  approvare i
relativi interventi attuativi;
  i)  deliberare  l'istituzione  dei  servizi  sociali,  culturali  e
ricreativi,  compreso  il servizio  mensa,  di  interesse dei  propri
dipendenti docenti e del personale amministrativo e tecnico;
  l) deliberare  l'istituzione di eventuali commissioni  con funzioni
consultive  e  con  durata  temporanea o  permanente,  fissandone  le
relative competenze;
  m)  esercitare tutte  le altre  attribuzioni che  allo stesso  sono
demandate  dallo statuto,  dai regolamenti  di Ateneo  e dalle  norme
legislative  applicabili  ai  sensi  del precedente  art.  11,  comma
secondo;
  n) nominare, su proposta del rettore, il direttore amministrativo.
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione puo'  delegare  alla  giunta
d'Ateneo l'esercizio  di proprie  attribuzioni salvo  quanto previsto
dalle  lettere a),  b), c),  e), f),  h), n),  del secondo  comma del
presente articolo.
  4.  Il  consiglio   puo'  inoltre  delegare  ai   dirigenti  ed  ai
responsabili degli uffici, in materie specificatamente indicate dalla
delibera, l'esercizio di funzioni  amministrative o lo svolgimento di
determinati  compiti ferme  restando  le  competenze loro  attribuite
dalla normativa vigente.
  5.  Le  procedure  per  la convocazione  ed  il  funzionamento  del
consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di
Ateneo di cui al precedente art. 12.
  6. Il  consiglio di amministrazione  e' costituito con  decreto del
rettore ed e' composto da:
     a) il rettore, che lo presiede;
     b) il prorettore vicario;
  c)  il  direttore  amministrativo,  che svolge  anche  funzioni  di
segretario;
     d) due professori di ruolo di prima fascia;
     e) due professori di ruolo di seconda fascia;
     f) due rappresentanti dei ricercatori di ruolo;
     g) tre rappresentanti degli studenti;
  h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
     i) un rappresentante della regione Lombardia;
  l) il presidente della provincia di Bergamo o suo delegato;
     m) il sindaco del comune di Bergamo o suo delegato;
  n) il presidente della camera di commercio o suo delegato;
  o)  possono altresi'  far  parte del  consiglio di  amministrazione
rappresentanti di  soggetti privati  che si impegnino  a contribuire,
per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati
dal senato accademico, al bilancio dell'Universita' con erogazione di
fondi non finalizzati nei limiti indicati dal senato accademico.
  7. I  criteri di individuazione delle  rappresentanze indicate alle
precedenti lettere  d), e),  f), h) nonche'  di quella  indicata alla
precedente  lettera g)  e le  relative procedure  di elettorato  sono
fissate, rispettivamente,  dal regolamento  generale di Ateneo  e dal
regolamento degli studenti.
  8. Il  consiglio di amministrazione  dura in  carica tre anni  ed i
membri di  esso indicati alle precedenti  lettere da d) a  h) possono
essere immediatamente rieletti o confermati per una sola volta.
                              Art. 20.
                     Il consiglio degli studenti
  1. Il  consiglio degli studenti  e' organo di  rappresentanza degli
studenti a livello di Ateneo.
   2. Il consiglio degli studenti esprime:
     a) parere obbligatorio su:
     1) regolamento degli studenti;
     2) interventi di attuazione del diritto allo studio;
  3) determinazioni delle contribuzioni a carico degli studenti;
  b) parere  facoltativo su ogni  altro argomento di  interesse degli
studenti, anche presentando proposte agli organi competenti.
  Nelle ipotesi  di pareri obbligatori, trascorsi  venti giorni dalla
trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta, e'
facolta' degli  organi richiedenti procedere  indipendentemente dalla
acquisizione del parere.
  3. Il consiglio ha inoltre il  compito di promuovere e di gestire i
rapporti   nazionali   ed   internazionali  con   le   rappresentanze
studentesche di altri Atenei.
  4.  Il  consiglio degli  studenti  e'  costituito con  decreto  del
rettore  ed  e'  composto  dagli  studenti  eletti  nei  vari  organi
universitari e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio
universitario di Bergamo.  I criteri e le modalita' di  elezione e di
funzionamento  del  consiglio  sono  fissati  dal  regolamento  degli
studenti.
  5.   L'Universita'  garantisce   al   consiglio  studentesco,   per
l'espletamento  dei  propri  compiti,   le  strutture  e  le  risorse
necessarie, comprese  quelle finanziarie che potranno  essere gestite
come contabilita' speciale del bilancio generale di Ateneo.
  6. Non  possono essere  eletti in  nessun organo  di rappresentanza
studentesca gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso.
                              Art. 21.
                 Il collegio dei revisori dei conti
  1. Il  collegio dei revisori  dei conti  e' l'organo cui  spetta il
controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile
dell'Ateneo, compresi i centri di spesa.
  2. Su proposta del rettore,  il consiglio di amministrazione nomina
il presidente  e quattro  revisori, che  costituiscono il  collegio e
durano in carica tre anni, esterni all'Universita' scelti fra esperti
di  comprovata qualificazione  ed anche  fra dirigenti  del Ministero
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e  tecnologica e  del
Ministero del tesoro, iscritti nel registro dei revisori contabili.
   3. Il collegio dei revisori dei conti:
  a) esercita la vigilanza  sulla regolarita' contabile e finanziaria
della  gestione  ed attesta  la  corrispondenza  del rendiconto  alle
risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita
relazione  che  accompagna la  proposta  di  deliberazione del  conto
consuntivo;
  b) esprime  parere sul  bilancio preventivo  e sulle  variazioni di
bilancio;
  c) compie tutte le verifiche  necessarie per assicurare il regolare
andamento  della  gestione  finanziaria,  contabile  e  patrimoniale,
sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in
ordine alla gestione stessa;
  d) accerta la regolarita' della  tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
  e)   effettua  almeno   ogni   trimestre  verifiche   di  cassa   e
sull'esistenza  dei  valori e  dei  titoli  in proprieta',  deposito,
cauzione o custodia.
  4. I revisori  dei conti hanno diritto di  accesso collegialmente e
singolarmente  agli atti  e documenti  dell'Universita' e  dei centri
autonomi di spesa.
  5.  I  membri del  collegio  possono  assistere alle  riunioni  del
consiglio di amministrazione.
  6. Ove occorra, il collegio delibera un proprio regolamento interno
di funzionamento.
                              Art. 22.
                        Nucleo di valutazione
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  costituisce  il  nucleo  di
valutazione, che dura in carica tre anni, scegliendo, su proposta del
rettore,   i   componenti   fra  dipendenti   docenti   e   personale
amministrativo e tecnico e  fra esterni all'Universita' di comprovata
qualificazione.
  2. Al nucleo compete  la valutazione dell'attivita' amministrativa,
che   ha  per   oggetto   la   verifica  dell'efficacia   dell'azione
amministrativa,  dell'efficienza dei  servizi  e della  funzionalita'
dell'organizzazione per l'intero Ateneo,  compresi i centri di spesa.
Puo' avvalersi anche di consulenti esterni.
  3. Il nucleo redige  annualmente apposita relazione, che accompagna
la proposta di deliberazione del  conto consuntivo, fornendo i dati e
le analisi  necessari ad  illustrare le  risultanze e  le valutazioni
sull'andamento   economico   e   la  funzionalita'   della   gestione
dell'Ateneo e  dei centri di spesa,  anche in rapporto a  standard di
economicita', efficienza e qualita' dei servizi, elaborati dal nucleo
stesso.
  4.  Al nucleo  compete,  tenendo conto  dei  pareri espressi  dalle
facolta', la valutazione sistematica dell'attivita' didattica al fine
del costante miglioramento del processo di apprendimento.
  5. Al  nucleo compete,  tenendo conto  delle relazioni  inviate dai
Dipartimenti  e dai  Centri  di ricerca,  la valutazione  sistematica
della produttivita' scientifica.
                             Titolo III
                        STRUTTURE E ATTIVITA'
                               Capo I
                     Strutture dell'Universita'
                              Art. 23.
                     Strutture dell'Universita'
  1. L'Ateneo si  articola in strutture didattiche e di  ricerca e in
strutture amministrative e tecniche.
                               Capo II
            Strutture e attivita' didattiche e di ricerca
                              Art. 24.
         Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'
  1.  Nell'Universita' l'attivita'  didattica  viene  svolta in  modo
coordinato nelle seguenti strutture didattiche:
    facolta' e loro articolazioni;
    scuole di specializzazione;
    corsi di formazione e di aggiornamento;
    corsi di dottorato di ricerca;
    corsi di perfezionamento.
   2. Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti.
  3. Al fine  di garantire il necessario  coordinamento fra attivita'
di didattica e di ricerca,  ogni consiglio di facolta' individuera' i
Dipartimenti  che   dovranno  fornire  il  supporto   scientifico  ed
organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio.
  4.  L'organizzazione  della  prestazione didattica,  che  comprende
anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni
e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche'
le  altre modalita'  atte a  realizzare il  diritto all'apprendimento
degli  studenti  e  il  principio di  buon  andamento  dell'attivita'
didattica, e' riservata all'autonomia  delle facolta' che deliberano,
sentita  la  propria commissione  didattica,  anche  in armonia  alle
esigenze della sperimentazione didattica.
  5. Le facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni
vigenti e dal  piano di sviluppo dell'Ateneo in  conformita' a quanto
disposto dall'ordinamento didattico nazionale.
  6. L'elenco delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole e dei
Dipartimenti e'  contenuto nell'allegata  tabella A le  cui modifiche
non rientrano  tra quelle  contemplate al  precedente art.  11, terzo
comma.
  7. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
245, art.  1, comma 2,  in attuazione della  legge 9 maggio  1989, n.
168, art.  2, comma 1, lettera  a), le modalita' per  la richiesta di
istituzione   di  nuove   strutture  didattiche   sono  fissate   dal
regolamento generale di Ateneo.
  8. Le  modalita' per l'istituzione  di nuovi Dipartimenti e  per la
disattivazione   di  Dipartimenti   esistenti   sono  contenute   nel
regolamento generale di Ateneo.
  9. Per attivita'  di ricerca di rilevante  impegno finanziario, che
si  esplichino  sulla  base  di   progetti  almeno  triennali  e  che
coinvolgano le  attivita' di piu' dipartimenti,  il senato accademico
puo'  deliberare  la  istituzione di  centri  interdipartimentali  di
ricerca. Le  risorse di  personale e  finanziarie per  lo svolgimento
delle attivita' relative devono essere garantite dai dipartimenti che
hanno  promosso la  costituzione di  detti centri.  Le modalita'  per
l'istituzione, l'organizzazione e il  funzionamento degli stessi sono
contenute nel regolamento generale di Ateneo.
  10. Le strutture didattiche di cui al comma 1, escluse le facolta',
sono costituite dal consiglio della  struttura, composto da coloro ai
quali sono  affidati gli insegnamenti  ufficiali e dal  direttore del
consiglio  stesso eletto  tra i  professori  di ruolo.  Fa parte  del
consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla struttura e
una  rappresentanza  del  personale   amministrativo  e  tecnico.  Le
modalita'  per  l'istituzione,  l'organizzazione e  il  funzionamento
delle stesse sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 25.
                             La facolta'
  1.  Le  facolta'  hanno  il   compito  primario  di  organizzare  e
coordinare l'attivita'  didattica dei corsi  di studio e  degli altri
corsi che  ad esse afferiscono, predisponendo  i relativi regolamenti
anche su proposta della commissione didattica della facolta'.
  2.  Le facolta'  si articolano  in corsi  di studio  secondo quanto
previsto   dal  regolamento   didattico   di   Ateneo.  Il   medesimo
regolamento, oltre a prevedere la  possibilita' di delega ai consigli
dei  corsi  di  studio,  stabilisce  quali  funzioni  debbano  essere
necessariamente esercitate dai consigli di facolta'.
   3. Spetta in particolare alla facolta':
  a) provvedere all'assegnazione dei  posti disponibili di professore
e di  ricercatore di  ruolo, con  delibere assunte  a voto  palese, a
maggioranza  assoluta dei  presenti e  sulla base  del principio  del
consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi,
sentiti i  corsi di laurea  o di indirizzo,  ove essa si  articoli in
tali organismi,  e i  dipartimenti, limitatamente alle  discipline di
cui ciascuno di essi si compone;
  b) provvedere ad assicurare la  copertura di tutti gli insegnamenti
attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con
i consigli dei  corsi di studio e con la  commissione didattica, allo
scopo,  tra  l'altro, di  attuare  un'equa  ripartizione dei  carichi
didattici;
  c)  proporre   al  consiglio   di  amministrazione   l'entita'  del
contributo conglobato a carico degli studenti;
  d) programmare e utilizzare le risorse finanziarie assegnate per le
attivita' di sua pertinenza;
  e) determinare la distribuzione dei  compiti e del carico didattico
dei  professori e  dei ricercatori,  nel rispetto  della liberta'  di
insegnamento dei singoli;
  f)  esercitare tutte  le altre  attribuzioni che  alla stessa  sono
demandate  dallo statuto,  dai regolamenti  di Ateneo  e dalle  norme
legislative  applicabili  ai  sensi  del precedente  art.  11,  comma
secondo.
  4. Il consiglio  di facolta' disciplina con  proprio regolamento le
procedure  per il  rilascio dell'autorizzazione  ai professori  ed ai
ricercatori di ruolo a tempo pieno per lo svolgimento degli incarichi
retribuiti, secondo i criteri indicati dal senato accademico.
  5. Sono organi della facolta' il preside, il consiglio di facolta',
il  consiglio di  presidenza, i  consigli dei  corsi di  laurea o  di
diploma e  i consigli degli  altri corsi  di studio, se  costituiti e
previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici
universitari.
                              Art. 26.
                             Il preside
  1.  Il  preside rappresenta  la  facolta',  convoca e  presiede  il
consiglio di  facolta' e  il consiglio  di presidenza  e ne  attua le
deliberazioni.
   2. Spetta in particolare al preside:
  a)  sovrintendere al  regolare  svolgimento di  tutte le  attivita'
didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta';
     b) partecipare alle sedute del senato accademico;
  c)  esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni  demandategli  dallo
statuto,  dai regolamenti  e dalle  norme legislative  applicabili ai
sensi del precedente art. 11, secondo comma.
  3. Il preside  nomina fra i professori di ruolo  di prima fascia un
vicario, che  in caso  di impedimento  o di  assenza lo  supplisce in
tutte le sue funzioni, ed  e' coadiuvato dal consiglio di presidenza,
composto dal  vicario, da  un professore  di seconda  fascia e  da un
ricercatore  di  ruolo e  da  uno  degli  studenti del  consiglio  di
facolta'.
  4. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo
pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso
di  nomina,  dal consiglio  di  facolta'  nella composizione  di  cui
all'art. 27, quarto comma.
  5. Il preside e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta
degli aventi  diritto nelle prime  tre votazioni; in caso  di mancata
elezione, si ricorre al ballottaggio  tra i due candidati che abbiano
riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di
parita', e' eletto  il piu' anziano in ruolo e,  in caso di ulteriore
parita', il piu' anziano in  eta'. Le ulteriori modalita' riguardanti
l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
  6.  Il  preside  dura  in  carica tre  anni  ed  e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta.
                              Art. 27.
      Il consiglio di facolta' ed i consigli di corsi di studio
  1. Il  consiglio di facolta'  delibera sulle materie  di competenza
della facolta'.
  2. Esso e' convocato dal preside  quando occorra o quando ne faccia
motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
  3. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facolta' sono
fissate dal regolamento di facolta'.
  4. Il consiglio  di facolta' e' composto dai professori  di ruolo e
fuori  ruolo della  facolta', da  una rappresentanza  dei ricercatori
universitari confermati della facolta' in numero pari a un quarto dei
professori  di  ruolo,  da  una  rappresentanza  di  ricercatori  non
confermati che  costituisca la  meta' della rappresentanza  di quelli
confermati, da  una rappresentanza degli studenti  iscritti in numero
pari a un  quinto rispetto ai professori di ruolo  fino ad un massimo
di otto. I professori fuori  ruolo non concorrono alla formazione del
numero   legale.  Fanno   parte   del  consiglio   di  facolta'   due
rappresentanti del personale amministrativo e tecnico.
  5. Possono partecipare alle adunanze  del consiglio di facolta' con
voto consultivo i professori supplenti  e a contratto di insegnamento
nei  corsi  di studio  secondo  quanto  previsto dal  regolamento  di
facolta'.
  6.  Ove  la  facolta'  si  articoli in  piu'  corsi  di  studio,  i
rispettivi consigli  di ciascun  corso svolgono, nell'ambito  di loro
pertinenza, le funzioni delegate dal  consiglio di facolta' e possono
avanzare  proposte  ed  esprimono   pareri  nei  confronti  di  detto
consiglio.
   7. Il consiglio di facolta' dura in carica tre anni.
                              Art. 28.
                  Commissione didattica di facolta'
  1.  Presso ogni  facolta' e'  istituita una  commissione didattica,
presieduta dal preside  o da un suo delegato e  composta per meta' da
docenti e  ricercatori di ruolo  e per meta' da  rappresentanti degli
studenti  nel  consiglio di  facolta',  con  il compito  di  valutare
l'efficacia  dell'organizzazione  didattica  anche  con  riguardo  ai
problemi di coordinamento tra i  diversi corsi di studio, tra docenti
e  studenti,  tra docenti,  tra  facolta'  e servizi  di  segreteria,
nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato.
  2.  La  composizione ed  il  funzionamento  della commissione  sono
disciplinati dal regolamento di facolta' tenendo conto dei vari corsi
di studio.
  3. La commissione,  nell'ambito delle sue competenze,  ha poteri di
iniziativa  nei  confronti  del   consiglio  di  facolta';  riferisce
periodicamente  sullo   stato  dell'attivita'   didattica  formulando
proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.
                              Art. 29.
                 Autonomia gestionale delle facolta'
  1.  Le  facolta'  hanno  autonomia  finanziaria,  amministrativa  e
gestionale nei limiti delle risorse assegnate.
  2. Una parte  del contributo conglobato a carico  degli studenti e'
assegnata  alle  facolta'  e  da  queste  ripartita  fra  le  diverse
strutture   all'interno  delle   quali  si   svolgono  le   attivita'
didattiche.
  3. Sono organi del centro di gestione autonoma delle facolta':
    il preside;
    il consiglio di presidenza.
                              Art. 30.
                     Il consiglio di presidenza
  1. Il  consiglio di presidenza  e' composto ai sensi  dell'art. 26,
comma 3.  Ne fa  inoltre parte  il responsabile  amministrativo della
facolta'.
  2.  Le modalita'  di designazione  dei membri,  le competenze  e le
modalita' di funzionamento del consiglio di presidenza sono stabilite
con deliberazione del consiglio di facolta'.
   3. Il consiglio di presidenza dura in carica tre anni.
                              Art. 31.
                 Contratti per attivita' didattiche
  1.  L'Universita', accertata  l'impossibilita'  di provvedervi  con
personale universitario, puo' disporre annualmente la copertura degli
insegnamenti   ufficiali  mediante   la   stipulazione  con   esperti
qualificati  di contratti  di  diritto privato  a tempo  determinato,
finanziati con fondi del proprio bilancio o provenienti da terzi.
  2.  Per l'attuazione  del  primo  comma e  per  le altre  attivita'
didattiche si applica il regolamento per la disciplina dei professori
a contratto.
                              Art. 32.
                           Il Dipartimento
  1. I dipartimenti promuovono, coordinano e organizzano le attivita'
di  ricerca dell'Universita',  nel  rispetto  dell'autonomia di  ogni
singolo docente  o ricercatore  e del diritto  di questi  di accedere
direttamente  ai finanziamenti  per  la ricerca.  Il dipartimento  ha
autonomia  finanziaria, amministrativa  e gestionale,  puo' stipulare
contratti  e  convenzioni e  svolgere  prestazioni  di ricerca  e  di
servizio anche per conto di  terzi, escluse le materie riservate alla
propria competenza dal consiglio di amministrazione.
  2. I dipartimenti collaborano con le  facolta' ed i corsi di studio
all'attivita'  didattica relativa  a  settori di  ricerca di  proprio
interesse.  Sono  responsabili  diretti  delle  attivita'  didattiche
relative ai dottorati di ricerca.
  3.  I dipartimenti  esprimono, nei  settori di  propria competenza,
pareri articolati  sui candidati  alla copertura  dei posti  di ruolo
presso  le  facolta'  e   pareri  sull'assegnazione  degli  incarichi
didattici da parte delle stesse facolta' ed esercitano tutte le altre
attribuzioni  che   ad  essi   sono  demandate  dallo   statuto,  dai
regolamenti di Ateneo e dalle  norme legislative applicabili ai sensi
del precedente art. 11, comma secondo.
  4.  La  richiesta  di  costituzione del  dipartimento  deve  essere
avanzata, di  norma, almeno da  otto tra professori e  ricercatori di
ruolo,  dei quali  almeno due  professori di  prima fascia  e tre  di
seconda fascia.
  5. La richiesta  deve essere approvata dal senato  accademico e dal
consiglio di amministrazione.
  6. I  dipartimenti inviano periodicamente al  nucleo di valutazione
le relazioni sulla produzione scientifica.
  7.  A ciascun  dipartimento afferiscono  i professori  di ruolo,  i
ricercatori ed il personale tecnico  ed amministrativo dei settori di
attivita'  di rispettivo  interesse  e delle  attivita' connesse.  Ai
singoli  professori e  ricercatori  e' garantita  la possibilita'  di
opzione fra piu'  dipartimenti: le modalita' per  l'esercizio di tale
opzione  e  l'eventuale  afferenza   dei  professori  supplenti  e  a
contratto  di insegnamento  nei  corsi di  studio  sono previste  dai
regolamenti di ciascun dipartimento.
  8. Sono  organi del dipartimento:  il direttore, il consiglio  e la
giunta.
  9.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento,  ne  presiede  il
consiglio e  la giunta,  cura, in  attuazione delle  deliberazioni di
detti  organi,  l'organizzazione  e  la  gestione  dell'attivita'  di
competenza di  esso, vigila nell'ambito dello  stesso sull'osservanza
delle norme dello statuto e dei regolamenti e delle norme legislative
applicabili  ai  sensi del  precedente  art.  11, comma  secondo,  ed
esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme.
  10. Il direttore provvede in  via provvisoria, con proprio decreto,
in  casi straordinari  di  necessita'  e di  urgenza,  in materia  di
competenza del consiglio e della giunta di dipartimento da sottoporre
a  ratifica   dell'organo  competente  nella   seduta  immediatamente
successiva.
  11.  Fanno   inoltre  parte  del  consiglio   di  dipartimento  una
rappresentanza  del   personale  amministrativo  e  tecnico   ed  una
rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.
  12.  Il direttore  e' eletto  dal consiglio  di dipartimento  tra i
professori di ruolo  a tempo pieno o che dichiarino  di optare per il
regime a tempo  pieno in caso di nomina. E'  nominato con decreto del
rettore, dura  in carica tre  anni ed e'  rieleggibile immediatamente
una sola volta.  Le modalita' di elezione del  direttore sono fissate
dal regolamento del rispettivo dipartimento.
  13. Il  direttore designa un vicario,  che lo supplisce in  caso di
impedimento o di assenza.
  14. Il consiglio di  amministrazione, sentito il direttore, assegna
il segretario del dipartimento.
  15.  Il  consiglio  di   dipartimento  delibera  sulle  materie  di
competenza  del  dipartimento.  E'  convocato  dal  direttore  quando
occorra o  quando ne  faccia motivata richiesta  almeno un  terzo dei
suoi membri.
  16. La giunta e' l'organo di  gestione che coadiuva il direttore di
dipartimento. Il  mandato di  essa coincide  con quello  dello stesso
direttore.
  17.  Il  funzionamento e  la  composizione  del consiglio  e  della
giunta, compresi i criteri  di individuazione delle rappresentanze in
essi   presenti  e   le  relative   procedure  di   elettorato,  sono
disciplinate dal regolamento di ciascun dipartimento.
                              Art. 33.
                   Centri di ricerca e di servizio
  1. Il  consiglio di amministrazione, sentito  il senato accademico,
puo' istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati
centri di  ricerca o di  servizio interdipartimentali o di  Ateneo. A
questi il consiglio di  amministrazione puo' riconoscere il carattere
di centri autonomi di spesa con l'applicazione delle disposizioni che
disciplinano i dipartimenti.
                              Art. 34.
        Periodi di esclusiva attivita' di ricerca scientifica
  1. E'  consentito il rimborso  delle spese documentate  di viaggio,
vitto e  alloggio ai professori  e ai  ricercatori che si  trovino in
periodo di esclusiva attivita' di ricerca scientifica, a carico e nei
limiti dei fondi per ricerca assegnati a ciascuno.
                              Capo III
           Strutture e attivita' tecniche e amministrative
                              Art. 35.
                    Formazione e professionalita'
  1. L'Universita' assume, quale principio di gestione per la propria
attivita', il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli
obiettivi e della pianificazione per progetti.
  2.  L'Universita' promuove  la crescita  professionale di  tutto il
personale  tecnico  e  amministrativo.  A tal  fine  definisce  piani
pluriennali e  programmi annuali per la  formazione e l'aggiornamento
professionale, in  attuazione dei quali organizza  anche direttamente
incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.
                              Art. 36.
        Strutture tecniche e amministrative dell'Universita'
  1.  Le strutture  tecniche e  amministrative dell'Universita'  sono
definite dal regolamento generale di Ateneo.
  2. I servizi sono erogati direttamente dalla Universita' o delegati
all'esterno a imprese  pubbliche o private sulla  base di valutazioni
gestionali ed  economiche comparative.  Per ragioni eccezionali  o di
urgenza debitamente  motivate e' consentito il  ricorso a prestazioni
di servizi  di carattere  ausiliario ed esecutivo  da parte  di terzi
estranei  all'Universita',  quando  non  e'  possibile  avvalersi  di
prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente.
  3.   Allo   scopo   di   fornire  adeguato   supporto   tecnico   e
amministrativo, il  consiglio di  amministrazione puo'  deliberare la
costituzione  di  centri  di   servizio  speciali  per  questioni  di
particolare  complessita' e  di  interesse  generale, definendone  le
relative funzioni, le modalita' operative e la durata.
                              Art. 37.
                        Sistema bibliotecario
  1.  Il   sistema  bibliotecario  di  Ateneo,   cui  afferiscono  le
biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita' di Bergamo,
ha  lo scopo  di sviluppare  ed  organizzare in  forme coordinate  le
funzioni di  acquisizione, conservazione  e fruizione  del patrimonio
bibliotecario e  documentale, nonche' il trattamento  e la diffusione
dell'informazione bibliografica.
  2. Il  regolamento quadro dei  servizi di biblioteca  ne stabilisce
anche le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e costituisce
un'articolazione del regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 38.
          Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
  1.  Il   regolamento  per   l'amministrazione,  la  finanza   e  la
contabilita' riconosce autonomia alle strutture organizzative.
  2.  L'autonomia   amministrativa,  contabile   e  di   bilancio  e'
riconosciuta alle  facolta', ai  dipartimenti, ai centri  dei servizi
interdipartimentali di calcolo e  linguistico e puo' essere accordata
ad  altre  strutture  che  siano  complesse  per  le  loro  peculiari
caratteristiche e le rilevanti dimensioni.
                              Art. 39.
                     Il direttore amministrativo
  1. Il direttore amministrativo esplica le seguenti attribuzioni:
  a) e' capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;
  b)  esplica  una  generale  attivita'  di  indirizzo,  direzione  e
controllo nei confronti del personale tecnicoamministrativo;
  c)  determina   i  criteri   di  organizzazione  degli   uffici  in
conformita'    alle   direttive    impartite    dal   consiglio    di
amministrazione;
  d) compie gli atti  di gestione del personale tecnicoamministrativo
dell'Universita';
  e)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dallo statuto, dai regolamenti  e dalle norme legislative applicabili
ai sensi del precedente art. 11, secondo comma.
                              Art. 40.
                        Funzioni dirigenziali
  1.   Il  direttore   amministrativo,  gli   altri  dirigenti   e  i
responsabili  delle strutture  attuano,  per la  parte di  rispettiva
competenza,   i  programmi   deliberati   dagli  organi   accademici,
disponendo a tale scopo dei mezzi  e del personale ad essi attribuiti
dagli  organi  stessi,  e  rispondono dei  risultati  conseguiti,  in
termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella
gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
                              Art. 41.
         Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici
  1.  I servizi  amministrativi e  tecnici centrali  dell'Ateneo sono
organizzati in uffici e questi possono essere articolati in sezioni.
  2.  Su  proposta  del  direttore amministrativo,  il  consiglio  di
amministrazione   nomina  un   vice  direttore   amministrativo,  che
collabora con il direttore ed esercita le funzioni vicarie in caso di
assenza o di impedimento del direttore stesso.
  3. A  capo degli uffici di  cui al precedente comma  sono assegnati
dal  consiglio   di  amministrazione,   su  proposta   del  direttore
amministrativo, dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica
funzionale   secondo    le   norme    vigenti   per    il   personale
tecnicoamministrativo universitario.
  4.  Ai  dirigenti,  compreso  il  direttore  amministrativo,  e  ai
titolari  di funzioni  equiparate e'  riconosciuta una  indennita' di
funzione   a  carico   del   bilancio  dell'Universita'   annualmente
determinata dal consiglio di  amministrazione, sentita la commissione
decentrata, in ragione delle disponibilita' finanziarie.
                              Art. 42.
   Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
  1.  Il   regolamento  per   l'amministrazione,  la  finanza   e  la
contabilita'  disciplina  con riferimento  all'intera  organizzazione
dell'Ateneo i  criteri della gestione, le  procedure amministrative e
finanziarie e le  relative responsabilita', in modo  da assicurare la
rapidita' e  l'efficienza dell'erogazione  della spesa e  il rispetto
dell'equilibrio finanziario  del bilancio e dei  piani pluriennali di
impiego. Inoltre disciplina in particolare:
  a) la formulazione del bilancio di previsione, che e' approvato dal
consiglio  di amministrazione,  acquisiti i  pareri del  collegio dei
revisori dei conti e del senato accademico;
  b)  la formulazione  del  conto consuntivo,  che  e' approvato  dal
consiglio di  amministrazione, acquisiti  il parere del  collegio dei
revisori dei conti e la relazione del nucleo di valutazione;
  c) le procedure contrattuali;
  d) le  forme di controllo  interno sull'efficienza e  sui risultati
della  gestione  complessiva  dell'Universita', nonche'  dei  singoli
centri di gestione e dell'amministrazione del patrimonio;
  e)  la disciplina  di spese  di  rappresentanza, di  gestione e  di
funzionamento degli organi.
                              Titolo IV
                            NORME COMUNI
                              Art. 43.
        Decorrenza dei mandati, incompatibilita' e decadenza
  1. Le funzioni  di rettore, di prorettore, di  preside di facolta',
di direttore  di dipartimento e  di direttore dei centri  autonomi di
spesa non sono cumulabili.
  2. Tutti i mandati relativi agli  organi centrali ed a quelli delle
strutture  didattiche  e di  ricerca  hanno  decorrenza con  l'inizio
dell'anno  accademico successivo  a quello  in cui  i mandati  stessi
risultano  conferiti a  norma  delle disposizioni  poste al  riguardo
dallo statuto.
  3.  Il  venire  meno  nel   corso  del  mandato  dei  requisiti  di
eleggibilita' alle  cariche di  cui al comma  1 costituisce  causa di
decadenza dalle  cariche stesse, verificatasi  la quale si  procede a
nuove elezioni  e, nel caso del  prorettore, ad una nuova  nomina. Il
nuovo eletto permane nella carica  per la restante parte del mandato,
ad eccezione del rettore per il quale inizia un nuovo mandato.
  4.  Il  venir   meno  nel  corso  del  mandato   dei  requisiti  di
eleggibilita' negli organismi  collegiali costituisce parimenti causa
di decadenza dalla carica, nella  quale succede per la restante parte
del  mandato  il primo  dei  non  eletti  che  ne abbia  i  requisiti
nell'ambito della  rispettiva lista. In  mancanza si procede  a nuove
elezioni.
  5. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalita' di elezione
dei rappresentanti  degli studenti negli organi  collegiali, compreso
il senato accademico integrato previsto dal precedente art. 11, terzo
comma,  sono  definite  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
elezioni delle componenti studentesche.
                              Art. 44.
                          Organi collegiali
  1.  La mancata  designazione di  membri non  inficia l'insediamento
degli organi collegiali.
  2. Gli  organi statutari e i  singoli membri di questi,  decorsa la
durata   dei    relativi   mandati,   rimangono   in    carica   fino
all'insediamento dei successori.
  3. L'adunanza degli organi collegiali e' valida quando sia presente
la  maggioranza assoluta  dei  componenti  aventi voto  deliberativo,
salvo  il  caso  che,  per determinati  argomenti,  sia  diversamente
disposto. Nel  computo per  determinare la  maggioranza non  si tiene
conto di  quelli che abbiano  giustificato la loro  assenza: comunque
per le  adunanze del  consiglio di  amministrazione e'  necessaria la
partecipazione della maggioranza assoluta dei convocati.
  4. Le deliberazioni  sono prese a maggioranza  dei presenti, tranne
che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto, e quindi i
membri  astenuti debbono  essere  computati per  la formazione  della
maggioranza richiesta.
  5. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche.
  6. Chiunque  non partecipi per  piu' di tre volte  consecutive alle
adunanze degli organi di cui  e' membro, per elezione o designazione,
senza giustificazione, decade dal mandato rivestito.
                              Art. 45.
                     Disposizioni sulle deleghe
  1.  Nei  casi  previsti  dal  presente  statuto,  le  deleghe  sono
conferite  con  delibera,  approvata  con  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  per  oggetti  definiti   o  materie  determinate,  anche
corrispondenti a  settori organici, e per  un tempo che di  norma, in
mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica
dell'organo delegante  o, se piu' limitata,  dell'organo destinatario
della delega.
  2. In costanza di delega,  l'organo che ha disposto il conferimento
non  puo'  compiere  atti  o  adottare  provvedimenti  inerenti  alle
funzioni delegate, escluse le direttive  e le attivita' di vigilanza,
prima che intervenga una apposita  delibera di revoca adottata con le
medesime modalita' del conferimento.
                              Art. 46.
                        Indennita' e compensi
  1. Il  consiglio di  amministrazione delibera, in  conformita' alla
normativa  vigente, l'assegnazione  e la  misura delle  indennita' di
funzione seguenti:
    al rettore;
    al prorettore;
    ai delegati del rettore;
    ai revisori dei conti:
    ai componenti il nucleo di valutazione;
  ai  presidi  di  facolta'  (salvo che  questi  si  avvalgano  delle
limitazioni dell'attivita'  didattica ex art. 13,  secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
  ai presidenti  dei corsi di  studio (salvo che questi  si avvalgano
delle limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
  ai  direttori  di  dipartimento  (qualora non  si  avvalgano  della
limitazione dell'attivita'  didattica ex art. 13,  secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
  ai direttori dei centri dei servizi interdipartimentali;
    ai direttori dei centri di ricerca e di servizio.
  2.  Al   direttore  amministrativo   e  agli  altri   dirigenti  e'
riconosciuta  una  indennita'  di  funzione  a  carico  del  bilancio
dell'Universita',  determinata dal  consiglio  di amministrazione  in
ragione  delle  disponibilita'  finanziarie ai  sensi  della  vigente
normativa  e  nei  limiti previsti  dalla  contrattazione  collettiva
nazionale.
  3. Il consiglio di  amministrazione puo' deliberare, in conformita'
alla  normativa vigente,  l'assegnazione  e la  misura di  indennita'
dovute  per  la  partecipazione   agli  organi  centrali  di  governo
dell'Universita': sono esclusi i  componenti ai quali e' riconosciuta
un'indennita' ai sensi dei commi precedenti.
  4.  L'Universita' puo'  conferire  incentivi,  anche economici,  al
personale  docente e  al personale  amministrativo e  tecnico per  il
miglioramento della didattica,  della ricerca, dei servizi  e per gli
scambi con altre  universita' italiane e straniere,  secondo le norme
fissate dal regolamento di Ateneo.
                              Art. 47.
                      Ripartizione degli utili
  1. Gli  utili da  prestazioni di servizio  o comunque  derivanti da
contratti o  da convenzioni stipulate  con enti pubblici o  privati e
con  soggetti  fisici e  giuridici,  saranno  destinati ad  attivita'
istituzionali  ed  al  personale,  nella misura  ed  entro  i  limiti
stabiliti  autonomamente  dall'Universita'  in un  proprio  specifico
regolamento.
                              Art. 48.
                Copertura assicurativa e spese legali
  1. L'Universita'  puo' accendere un'assicurazione per  la copertura
assicurativa   della  responsabilita'   civile  verso   terzi,  salvo
l'ipotesi di  dolo o  colpa grave, a  favore dei  dipendenti docenti,
amministrativi e tecnici e degli amministratori per l'esercizio delle
loro  funzioni: nel  regolamento di  ateneo sono  stabiliti limiti  e
modalita'.
  2.  L'Universita' puo'  rimborsare le  spese di  difesa legale  per
l'assistenza dei dipendenti docenti, amministrativi e tecnici e degli
amministratori   nei  confronti   dei  quali   e'  stato   aperto  un
procedimento di responsabilita'  penale e/o civile, per  fatti o atti
compiuti nell'espletamento dei compiti di  ufficio. In tal caso nello
stabilire le  condizioni, le modalita'  e i  limiti di tale  onere il
regolamento generale di Ateneo dovra' comunque prevedere l'obbligo da
parte    dell'amministrazione   di    esigere   dal    dipendente   e
dall'amministratore  tutti gli  oneri  di difesa  sostenuti nel  caso
questi sia  stato condannato  con sentenza  passata in  giudicato per
fatti commessi con dolo o colpa grave.
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                                                            Tabella A
                        STRUTTURE DIDATTICHE
  Sezione  di  Bergamo  e  Brescia  della  scuola  interuniversitaria
lombarda di specializzazione per l'insegnamento secondario:
 Facolta' di lingue e letterature straniere:
   corso di laurea in lingue e letterature straniere;
   corso di laurea in scienze dell'educazione;
   corso di laurea in lettere e filosofia;
   diploma universitario in operatore dei beni culturali;
   diploma universitario in operatori turistici.
 Facolta' di economia:
   corso di laurea in economia e commercio;
   corso di laurea in economia aziendale;
   corso di laurea in economia industriale;
  corso  di  laurea  in  economia delle  istituzioni  e  dei  mercati
finanziari;
   diploma universitario in operatore giuridico d'impresa;
  diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;
   diploma universitario in commercio estero;
  diploma universitario in statistica  ed informatica per la gestione
delle imprese;
  diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.
 Facolta' di ingegneria:
   corso di laurea in ingegneria gestionale;
   corso di laurea in ingegneria meccanica;
   diploma universitario in edilizia;
   diploma universitario in ingegneria meccanica;
  diploma universitario  in ingegneria  logistica e  della produzione
(orientamento tessile).
                        STRUTTURE DI RICERCA
   Dipartimento di linguistica e letterature comparate;
   Dipartimento di lingue e letterature neolatine;
  Dipartimento    di   matematica,    statistica,   informatica    ed
applicazioni;
   Dipartimento di scienze economiche;
   Dipartimento di scienze giuridiche;
   Dipartimento di economia aziendale;
  Dipartimento di scienze della formazione e della comunicazione;
   Dipartimento di ingegneria.