(all. 1 - art. 1)
  TESTO  DELLA  DELIBERA  CIPE  DEL 27  APRILE  1995,  MODIFICATA  ED
INTEGRATA  DALLA DELIBERA  DEL 18  DICEMBRE 1996,  COORDINATA CON  LE
MODIFICAZIONI   E  LE   INTEGRAZIONI   INTRODOTTE   CON  IL   DECRETO
MINISTERIALE DEL 22 LUGLIO 1999. 1. Aree di applicazione.
  Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate
o che saranno individuate  dalla commissione dell'Unione europea come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi l, 2 e 5
b,  e  quelle rientranti  nelle  fattispecie  dell'art. 92.3.  c  del
trattato di Roma.
  Per quanto  attiene all'uso  integrato dei fondi  strutturali nelle
aree  indicate,  il Ministero  del  bilancio  e della  programmazione
economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita'
competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.
  Le  agevolazioni  alle  imprese  sono  soggette  alle  disposizioni
previste dalla disciplina comunitaria in  materia di aiuti di Stato a
favore  delle piccole  e  medie imprese  approvata dalla  commissione
dell'Unione europea il 20 maggio 1992. 2. Iniziative ammissibili.
  2.1.  Le agevolazioni  di cui  alla presente  deliberazione possono
essere  concesse alle  attivita' estrattive  e manifatturiere  di cui
alle sezioni C  e D della classificazione  delle attivita' economiche
ISTAT  '91   e,  nei   limiti  fissati   con  decreto   del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,  a  quelle  di
produzione e  distribuzione di energia  elettrica, di vapore  e acqua
calda ed a quelle delle costruzioni di  cui alle sezioni E ed F della
medesima  classificazione.  Le  agevolazioni possono  essere  inoltre
concesse alle attivita' di servizi  reali individuate con il medesimo
decreto tra  quelle potenzialmente dirette ad  influire positivamente
sullo sviluppo delle predette attivita' produttive; tali attivita' di
servizi possono utilizzare non piu'  del 5% delle risorse complessive
disponibili.
  Alle  agevolazioni   sono  ammessi   i  progetti   di  investimento
finalizzati  alla  costruzione, all'ampliamento,  all'ammodernamento,
alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla
delocalizzazione   degli  impianti   produttivi,  comportanti   spese
complessivamente ammissibili non inferiori  al limite individuato con
decreto del Ministro dell'idustria,  del commercio e dell'artigianato
d'intesa  con  la  conferenza  Statoregioni anche  in  riferimento  a
ciascuna  attivita'  ammissibile alle  agevolazioni.  A  tal fine  si
considera:
  "ampliamento"   l'iniziativa   che,    attraverso   un   incremento
dell'occupazione, sia volta ad  accrescere la capacita' di produzione
dei prodotti  esistenti o  ad aggiungerne  altra relativa  a prodotti
nuovi (ampliamento orizzontale) e/o  creare nello stesso stabilimento
una  nuova  capacita' produttiva  a  monte  o  a valle  dei  processi
produttivi esistenti (ampliamento verticale);
  "ammodernamento"   l'iniziativa   che   sia  volta   ad   apportare
innovazioni  nell'impresa con  l'obiettivo di  conseguire un  aumento
della produttivita' e/o un  miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
  "ristrutturazione"  il progetto  diretto alla  riorganizzazione, al
rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
  "riconversione"  il  progetto   diretto  ad  introdurre  produzioni
appartenenti   a   comparti   merceologici  diversi   attraverso   la
modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
  "riattivazione"  l'iniziativa  che  ha come  obiettivo  la  ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi;
  "delocalizzazione" l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di
cambiamento  della  localizzazione   degli  impianti  determinate  da
decisioni  e/o  da  ordinanze emanate  dall'amministrazione  pubblica
centrale  e  locale  anche  in   riferimento  a  piani  di  riassetto
produttivo e urbanistico,  viario, o a finalita' di  risanamento e di
valorizzazione ambientale debitamente accertata;
  2.2. Per  le tipologie  di attivita'  assoggettate a  limitazioni o
divieti o  che sono  oggetto di  specifiche normative  comunitarie si
applica  quanto stabilito  dalle  normative  dell'Unione europea.  3.
Calcolo delle agevolazioni in  equivalente sovvenzione netto (E.S.N.)
o lordo (E.S.L.).
  3.1. Le agevolazioni relative  ai progetti d'impresa sono calcolate
in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4
riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;
  3.2.  L'ammontare  delle  agevolazioni concedibili  e'  determinato
sulla  base  degli  investimenti complessivi  previsti  dal  progetto
d'impresa, inclusi i  costi di progettazione e  studi di fattibilita'
economica e  finanziaria, i  costi relativi ai  programmi informatici
limitatamente  alle PMI  e quelli  relativi ai  brevetti che,  per le
grandi  imprese,  non  possono  superare il  25%  degli  investimenti
medesimi; sono escluse, tra l'altro, le scorte;
  3.3. Il  progetto, a fronte  del quale possono essere  richieste le
agevolazioni, deve  essere correlato ad un  programma di investimenti
organico  e funzionale  atto a  conseguire gli  obiettivi produttivi,
economici ed occupazionali prefissati.  Non e' pertanto consentita la
presentazione  di  piu'  domande   di  agevolazione  anche  in  tempi
successivi  che,  sebbene  riferite a  distinti  investimenti,  siano
riconducibili al medesimo programma;
  3.4.    L'importo   dell'agevolazione    concessa   e'    impegnato
dall'Amministrazione  competente  con  apposito provvedimento  ed  e'
erogato,      subordinatamente       all'effettiva      realizzazione
dell'investimento ed in relazione alla  durata dello stesso, in due o
tre quote annuali di pari  ammontare con valuta e disponibilita' alla
stessa data  di ogni anno;  la prima  quota, che e'  resa disponibile
entro un mese  dalla pubblicazione delle graduatorie di  cui al punto
c4),  puo' essere  erogata in  anticipazione previa  presentazione di
fidejussione  bancaria assicurativa  irrevocabile, incondizionata  ed
escutibile  a   prima  richiesta.  4.  Graduazione   dei  livelli  di
agevolazione.
  Le misure  agevolative massime  consentite, determinate  sulla base
dei costi  ammissibili ed  espresse in equivalente  sovvenzione netto
(E.S.N.)  ovvero in  equivalente sovvenzione  lordo (E.S.L.)  sono le
seguenti:
  a)  per  le  imprese  situate   nelle  aree  dell'obiettivo  1  del
regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni:
  nelle province di Benevento,  Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Vibo  Valentia,  Reggio  Calabria,  Agrigento,  Caltanissetta,  Enna,
Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% E.S.N., maggiorato di 15 punti
percentuali in E.S.L., per le piccole e medie imprese;
  nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Cagliari, Sassari, 40%  E.S.N. maggiorato di 15  punti percentuali in
E.S.L., per le piccole e medie imprese;
  nelle province della  regione Abruzzo, 30% E.S.N. per  le piccole e
medie imprese e 25% per le altre imprese;
  nelle province  della regione  Molise 55% E.S.N.  per le  piccole e
medie imprese e 40% per le altre  imprese fino al 30 giugno 1995; dal
1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996,  45% E.S.N. per le piccole e medie
imprese e  35% ESN  per le altre  imprese; dal 1  gennaio 1997  al 31
dicembre 1998, 40% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 30% E.S.N.
per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% E.S.N. per le piccole e
medie imprese e 25% per le altre imprese;
  b) per le  imprese situate nelle aree  degli obiettivi 2 e  5 b del
regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni:
  nelle aree  ammesse ad  usufruire della  deroga ai  sensi dell'art.
92.3. c) del trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese, 15%
E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese;
  nelle altre  aree, 15% E.S.L. per  le piccole imprese e  7,5 E.S.L.
per le medie imprese;
  c) per le imprese situate nelle  aree non comprese in quelle di cui
agli obiettivi  l, 2 e  5 b ed ammesse  ad usufruire della  deroga ai
sensi dell'art.  92.3. c)  del trattato  di Roma,  20% E.S.N.  per le
piccole imprese, 15% E.S.N. per le  medie imprese e 10% E.S.N. per le
altre  imprese.  5. Meccanismi  procedurali  e  di valutazione  delle
domande.
  Ai  fini  della  concessione delle  agevolazioni  finanziarie  sono
stabiliti i seguenti meccanismi:
  a)  il  CIPE,  su  proposta  del Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica, sentite  le regioni interessate, ripartisce
annualmente   su  base   regionale  l'importo   disponibile  per   le
agevolazioni quale  derivante dagli stanziamenti dello  Stato e dalle
risorse  finanziarie  a  valere  sui  fondi  strutturali  dell'Unione
europea,  per  obiettivi  (1,  2  e   5  b)  e  per  ciascuna  unita'
territoriale.   Il   CIPE   stabilisce,   all'atto   della   predetta
ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle
agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell'ambito della
contrattazione programmata e degli accordi di programma;
  b) le somme  non utilizzate nel corso di ciascun  anno sono, previa
riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;
  c) l'amministrazione  competente dovra' provvedere, nel  piu' breve
tempo possibile, alla determinazione delle modalita', delle procedure
e  dei   termini  per  la   concessione  e  per   l'erogazione  delle
agevolazioni,  prevedendo  la  stipula di  apposite  convenzioni  con
banche o societa' di servizi  controllate da banche per l'istruttoria
delle domande di  agevolazione i cui oneri sono posti  a carico delle
risorse  stanziate  per  la  concessione dei  benefici.  Le  suddette
modalita' e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:
  c1) l'amministrazione  competente fissa annualmente un  termine per
la  presentazione  delle  domande relative  all'esercizio  in  corso,
registrate ed esaminate in rigoroso  ordine cronologico ai fini della
definizione delle graduatorie di cui alla lettera c4);
  c2) la domanda dell'impresa dovra'  essere corredata da elementi di
analisi  di  fattibilita'  e  redditivita'  economicofinanziaria  del
progetto e da un piano  finanziario completo riguardante la totalita'
dei  fabbisogni finanziari  dell'iniziativa,  nonche' dagli  elementi
utili  all'individuazione degli  indicatori  di  cui alla  successiva
lettera c5).
  Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e
per le  operazioni di locazione  finanziaria alla domanda  deve anche
essere allegata la delibera degli  enti creditizi o delle societa' di
locazione finanziaria;
  c3)   l'amministrazione  competente   fissa  il   termine  per   la
presentazione  all'amministrazione  medesima  delle  istruttorie  dei
soggetti  convenzionati;  l'istruttoria  completa degli  elementi  di
analisi di fattibilita' e redditivita' economicofinanziaria e' svolta
secondo  le  tipiche procedure  di  deliberazione  ed erogazione  dei
prestiti degli enti  creditizi per progetti di investimento  e con la
compilazione   di  modulari   predisposti  che   prevedono  parametri
economicofinanziari atti a stabilire l'ammissibilita' alla formazione
della graduatoria di cui al punto c4).
  Al  fine di  evitare duplicazioni  dell'attivita' istruttoria  e di
garantire la  necessaria riservatezza  dei dati e  delle informazioni
relativi  alle  imprese  ed  alle iniziative  da  esaminare,  nonche'
uniformita'   di   valutazione,   il   soggetto   convenzionato   con
l'amministrazione competente  non puo' affidare ad  altri soggetti la
realizzazione dell'istruttoria  medesima. Sono fatti salvi  i casi di
specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare.
  Dette    istruttorie   verranno    acquisite   dall'amministrazione
competente  come   vere  e  rispondenti  a   ragionevoli  valutazioni
economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto
la    responsabilita'     nella    consapevolezza     che,    laddove
l'Amministrazione  competente dovesse  riscontrare nelle  istruttorie
stesse  elementi di  non  conformita'  alle norme  di  legge ed  alle
relative  disposizioni   attuative  ovvero  incoerenze  con   noti  e
ragionevoli  dati  economici e  di  mercato,  potra' incorrere  nella
rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione;
  c  4)  entro  un  mese  dal  termine di  cui  alla  lettera  c  3),
l'amministrazione   competente  pubblica   le  seguenti   graduatorie
definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5):
  I)  una graduatoria  ordinaria  per ciascuna  regione dei  progetti
comportanti  investimenti  complessivamente  ammissibili  fino  a  50
miliardi di  lire non assoggettabili alla  disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali ai gradi progetti d'investimento;
  II)  una graduatoria  speciale  per ciascuna  regione dei  progetti
relative  ad un'area  o  a piu'  settori  di attivita'  eventualmente
individuati  come  prioritari  dalla   regione  medesima  tra  quelli
ammissibili e  comportanti investimenti  complessivamente agevolabili
fino  a 50  miliardi di  lire  e non  assoggettabili alla  disciplina
multisettoriale   degli   aiuti    regionali   ai   grandi   progetti
d'investimento;
  III)   due  graduatorie   dei  progetti   comportanti  investimenti
complessivamente ammissibili  superiori a  50 miliardi  di lire  e di
quelli  assoggettabili alla  disciplina  multisettoriale degli  aiuti
regionali ai  grandi progetti  d'investimento, una relativa  a quelli
ubicati nelle aree di  cui al punto 4, lettera a)  e l'altra a quelli
ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere b) e c).
  Ai fini  della /formazione delle  graduatorie di cui  al precedente
punto II),  ciascuna regione puo'  individuare piu' di un  settore di
attivita' o  piu' aree ritenuti prioritari,  queste ultime costituite
dall'intero  territorio  ammissibile  di  comuni  la  cui  superficie
complessiva non superi il 50%  di quella ammissibile della regione, e
destina  alla relativa  graduatoria non  piu' del  50% delle  proprie
risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a).
  Una  quota  non inferiore  al  70%  delle risorse  disponibili  per
ciascuna graduatoria di  cui ai precedenti punti I e  II e' riservata
alle iniziative ammissibili promosse dalle piccole e medie imprese.
  Alla copertura delle graduatorie di  cui al precedente punto III e'
destinata una quota delle  risorse complessivamente disponibili nella
misura  fissata   dal  Ministro   dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e,
comunque, nel limite massimo dei 30% di queste ultime.
  Il Ministero dell'industria, del  commercio e dell'artigianato puo'
formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento
di  specifici obiettivi  di sviluppo  territoriale e/o  produttivo di
volta  in volta  ritenuti  prioritari per  la  promozione delle  aree
depresse ed individuati con  decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  sentita la  conferenza  Statoregioni;
anche   con  riferimento   a   quelli   definiti  nell'ambito   della
programmazione   negoziata.  Alla   copertura   di  dette   eventuali
graduatorie  speciali  si  provvede  con  il  predetto  decreto,  che
individua altresi'  i relativi  indicatori applicabili tra  quelli di
cui  al successivo  punto c  5) ovvero  indicandone altri  sulla base
degli specifici obiettivi da perseguire.
  I  contributi  sono  concessi  ai  progetti  iscritti  in  ciascuna
graduatoria in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento delle
risorse disponibili per ciascuna  graduatoria. Eventuali progetti che
dovessero  risultare, anche  parzialmente, esclusi  dalle graduatorie
speciali  di  cui  al  punto II)  per  esaurimento  delle  specifiche
risorse,  concorrono automaticamente  all'attribuzione delle  risorse
disponibili per la corrispondente  graduatoria regionale ordinaria di
cui al punto I).
  Limitatamente  all'esercizio  finanziario  successivo  all'anno  di
presentazione  della domanda,  i progetti  non finanziati  concorrono
automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione
alla  ripartizione  delle  agevolazioni previste  nell'esercizio.  Le
spese   gia'  effettuate   nell'ambito   di   progetti  che   vengano
ripresentati sono  riconosciute ammissibili  a partire dalla  data di
presentazione della prima domanda di agevolazione;
  c5) per ogni progetto vengono individuati i seguenti indicatori:
  1)  valore del  capitale  proprio investito  nel progetto  rispetto
all'investimento complessivo;
  2)   numero   di   occupati    attivati   dal   progetto   rispetto
all'investimento complessivo;
  3) valore  dell'agevolazione massima ammissibile rispetto  a quella
richiesta;
  4)  punteggio complessivo  conseguito  dal progetto  sulla base  di
specifiche priorita' regionali;
  5) punteggio  complessivo conseguito dal progetto  sulla base delle
prestazioni ambientali.
  Con  riferimento al  precedente punto  1), il  valore del  capitale
proprio non  puo' essere comunque inferiore  al 25% dell'investimento
complessivo.
  Per  occupazione attivata  dal  progetto  si intende  l'occupazione
aggiuntiva a  regime e questa, per  convenzione, e' nulla in  caso di
riduzione.
  Le priorita' regionali sono individuate con riferimento ad elementi
quali particolari aree del territorio, specifici settore merceologici
e tipologie  di investimento, nell'ambito di  quelli ammissibili alle
agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze
di  sviluppo  economico  locale;   ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie  di  cui al  punto  c4.II,  le priorita'  regionali  sono
individuate, a seconda  che la singola graduatoria  sia riferita alle
aree  o  alle  attivita',   rispettivamente  agli  specifici  settori
merceologici ed alle  tipologie di investimento ovvero  alle aree del
territorio ed alle tipologie di investimento.
  Le  prestazioni  ambientali  sono individuate  con  riferimento  al
contenimento  e/o alla  riduzione  degli impatti  ambientali e/o  dei
consumi di risorse naturali.
  La  posizione   del  progetto  nella  graduatoria   complessiva  e'
determinata sulla base della somma degli indicatori normalizzati.
  6. La presente  delibera sostituisce le deliberazioni  del CIPI del
22  aprile e  del 28  dicembre 1993  relative alle  direttive per  la
concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.