TESTO DELLA DELIBERA CIPE DEL 27 APRILE 1995, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DELIBERA DEL 18 DICEMBRE 1996, COORDINATA CON LE MODIFICAZIONI E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 22 LUGLIO 1999. 1. Aree di applicazione. Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi l, 2 e 5 b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3. c del trattato di Roma. Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita' competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a. Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992. 2. Iniziative ammissibili. 2.1. Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse alle attivita' estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione. Le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle attivita' di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attivita' produttive; tali attivita' di servizi possono utilizzare non piu' del 5% delle risorse complessive disponibili. Alle agevolazioni sono ammessi i progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi, comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite individuato con decreto del Ministro dell'idustria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con la conferenza Statoregioni anche in riferimento a ciascuna attivita' ammissibile alle agevolazioni. A tal fine si considera: "ampliamento" l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volta ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale); "ammodernamento" l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; "ristrutturazione" il progetto diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa; "riconversione" il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; "riattivazione" l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi; "delocalizzazione" l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata; 2.2. Per le tipologie di attivita' assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea. 3. Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.). 3.1. Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione; 3.2. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilita' economica e finanziaria, i costi relativi ai programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti medesimi; sono escluse, tra l'altro, le scorte; 3.3. Il progetto, a fronte del quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlato ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto consentita la presentazione di piu' domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma; 3.4. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dall'Amministrazione competente con apposito provvedimento ed e' erogato, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilita' alla stessa data di ogni anno; la prima quota, che e' resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto c4), puo' essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. 4. Graduazione dei livelli di agevolazione. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) sono le seguenti: a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni: nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% E.S.N., maggiorato di 15 punti percentuali in E.S.L., per le piccole e medie imprese; nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% E.S.N. maggiorato di 15 punti percentuali in E.S.L., per le piccole e medie imprese; nelle province della regione Abruzzo, 30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese; nelle province della regione Molise 55% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 40% per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996, 45% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese; dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 30% E.S.N. per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese; b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5 b del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni: nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3. c) del trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese; nelle altre aree, 15% E.S.L. per le piccole imprese e 7,5 E.S.L. per le medie imprese; c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi l, 2 e 5 b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3. c) del trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese. 5. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi: a) il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivi (1, 2 e 5 b) e per ciascuna unita' territoriale. Il CIPE stabilisce, all'atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell'ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma; b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo; c) l'amministrazione competente dovra' provvedere, nel piu' breve tempo possibile, alla determinazione delle modalita', delle procedure e dei termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o societa' di servizi controllate da banche per l'istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalita' e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri: c1) l'amministrazione competente fissa annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera c4); c2) la domanda dell'impresa dovra' essere corredata da elementi di analisi di fattibilita' e redditivita' economicofinanziaria del progetto e da un piano finanziario completo riguardante la totalita' dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa, nonche' dagli elementi utili all'individuazione degli indicatori di cui alla successiva lettera c5). Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle societa' di locazione finanziaria; c3) l'amministrazione competente fissa il termine per la presentazione all'amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l'istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilita' e redditivita' economicofinanziaria e' svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economicofinanziari atti a stabilire l'ammissibilita' alla formazione della graduatoria di cui al punto c4). Al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed alle iniziative da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, il soggetto convenzionato con l'amministrazione competente non puo' affidare ad altri soggetti la realizzazione dell'istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare. Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilita' nella consapevolezza che, laddove l'Amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformita' alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potra' incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione; c 4) entro un mese dal termine di cui alla lettera c 3), l'amministrazione competente pubblica le seguenti graduatorie definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5): I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai gradi progetti d'investimento; II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti relative ad un'area o a piu' settori di attivita' eventualmente individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento; III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento, una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettera a) e l'altra a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere b) e c). Ai fini della /formazione delle graduatorie di cui al precedente punto II), ciascuna regione puo' individuare piu' di un settore di attivita' o piu' aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non piu' del 50% delle proprie risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a). Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II e' riservata alle iniziative ammissibili promosse dalle piccole e medie imprese. Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III e' destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo dei 30% di queste ultime. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la conferenza Statoregioni; anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli di cui al successivo punto c 5) ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire. I contributi sono concessi ai progetti iscritti in ciascuna graduatoria in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali di cui al punto II) per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui al punto I). Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda, i progetti non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio. Le spese gia' effettuate nell'ambito di progetti che vengano ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione; c5) per ogni progetto vengono individuati i seguenti indicatori: 1) valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto all'investimento complessivo; 2) numero di occupati attivati dal progetto rispetto all'investimento complessivo; 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta; 4) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base di specifiche priorita' regionali; 5) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base delle prestazioni ambientali. Con riferimento al precedente punto 1), il valore del capitale proprio non puo' essere comunque inferiore al 25% dell'investimento complessivo. Per occupazione attivata dal progetto si intende l'occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, e' nulla in caso di riduzione. Le priorita' regionali sono individuate con riferimento ad elementi quali particolari aree del territorio, specifici settore merceologici e tipologie di investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie di cui al punto c4.II, le priorita' regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attivita', rispettivamente agli specifici settori merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento. Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali. La posizione del progetto nella graduatoria complessiva e' determinata sulla base della somma degli indicatori normalizzati. 6. La presente delibera sostituisce le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993 relative alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.