LA CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune; Visto il documento di lineeguida di cui all'oggetto trasmesso dal Ministro della sanita' il 12 maggio 1999; Considerato che in sede tecnica Statoregioni il 9 giugno 1999 i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica al testo del documento che sono state accolte dal rappresentante del Ministero della sanita'; Visto il documento di lineeguida trasmesso il 14 giugno dal Ministero della sanita' nel testo modificato secondo quanto concordato in sede tecnica; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo; Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati: Il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome concordano: sulla necessita', al fine di uniformare e migliorare l'assistenza su tutto il territorio nazionale, di dare attuazione alle strategie indicate dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 per l'infanzia e l'adolescenza in particolare per quanto concerne la riorganizzazione del sistema della rete dei centri di oncoematologia pediatrica; sull'opportunita' della riorganizzazione e dell'adeguamento delle strutture pediatriche territoriali da parte delle regioni da perseguirsi tramite il coordinamento e l'integrazione dell'assistenza ospedaliera con l'offerta di servizi distrettuali e la valorizzazione del pediatra di famiglia; convengono che: per il perseguimento dei predetti obiettivi, il Ministro della sanita' fornisca gli indirizzi e i criteri generali contenuti nel documento di linee guida per l'oncoematologia pediatrica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, fermo restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative piu' idonee in relazione alle proprie esigenze. Roma, 18 giugno 1999 Il Presidente Mattarella Il segretario Carpani