Art. 4.
  Il rimborso dei  certificati di credito verra'  effettuato in unica
soluzione il 30  marzo 2001, tenendo conto delle  disposizioni di cui
ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del
decreto ministeriale n.  473448 del 27 novembre 1998  di cui all'art.
16.
  La  determinazione  della quota  dello  scarto  di emissione  sara'
effettuata in  conformita' a quanto  disposto dall'art. 13,  comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.
  Ai sensi dell'art. 11, comma  2, del richiamato decreto legislativo
n.  239  del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni
dell'emissione di cui al  presente decreto, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo alla  differenza tra il  capitale nominale dei  titoli da
rimborsare ed il  prezzo di aggiudicazione, il  prezzo di riferimento
rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.