Art. 8.
  Le offerte di  ogni singolo operatore relative alla  tranche di cui
al primo comma  del precedente art. 1 devono pervenire,  entro le ore
13 del giorno 27 settembre 1999, esclusivamente mediante trasmissione
di richiesta  telematica da  indirizzare alla Banca  d'Italia tramite
Rete  nazionale interbancaria,  con le  modalita' tecniche  stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  In caso  di interruzione  duratura nel collegamento  della predetta
"Rete" troveranno applicazione le  specifiche procedure di "recovery"
previste  nella convenzione  tra la  Banca d'Italia  e gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.