IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ivi compresa la spettanza dei compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3 del medesimo articolo; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. 1. Le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici. 2. I nuclei di cui al comma 1 assicurano: a) nell'ambito delle amministrazioni regionali, il supporto alla definizione e all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale, all'applicazione degli istituti della programmazione negoziata; b) nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato, il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione; c) complessivamente, una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilita' delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.