IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art. 1,  comma  4, della  legge 17  maggio  1999, n.  144,
secondo cui  con decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
sentita  la Conferenza  permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano, sono indicate
le caratteristiche  organizzative comuni dei nuclei  di valutazione e
verifica degli  investimenti pubblici, ivi compresa  la spettanza dei
compensi   agli   eventuali   componenti   estranei   alla   pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione
e la realizzazione dei programmi di  attuazione di cui al comma 3 del
medesimo articolo;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1.  Le amministrazioni  centrali dello  Stato e  le amministrazioni
regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, costituiscono appositi nuclei con la funzione di garantire il
supporto  tecnico   alla  programmazione,  alla  valutazione   ed  al
monitoraggio degli investimenti pubblici.
  2. I nuclei di cui al comma 1 assicurano:
  a) nell'ambito  delle amministrazioni  regionali, il  supporto alla
definizione  e all'attuazione  degli  strumenti della  programmazione
regionale,  alle azioni  di sviluppo  locale, all'applicazione  degli
istituti della programmazione negoziata;
  b)  nell'ambito  delle  amministrazioni centrali  dello  Stato,  il
supporto  alle  fasi  di programmazione,  valutazione,  attuazione  e
verifica di  piani, programmi  e politiche  di interventi  promossi e
attuati da ogni singola amministrazione;
  c)   complessivamente,  una   rete  di   risorse  metodologiche   e
informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire
le  esperienze  eccellenti,  di  elevare ed  equilibrare  il  livello
qualitativo   e   l'affidabilita'   delle  politiche   pubbliche   di
investimento, di  ottimizzare l'impiego  delle risorse  progettuali e
finanziarie.