Art. 2. 1. Entro il 31 ottobre 1999, le amministrazioni costituiscono i nuclei in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, tenendo conto delle strutture similari esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. 2. I nuclei saranno collocati: a) per le amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politicoamministrativo; b) per le amministrazioni regionali, nell'ambito delle strutture preposte alla programmazione.