Art. 2.
  1. Entro  il 31  ottobre 1999,  le amministrazioni  costituiscono i
nuclei in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo
e  funzionale, tenendo  conto  delle strutture  similari esistenti  e
della necessita' di evitare duplicazioni.
  2. I nuclei saranno collocati:
  a) per  le amministrazioni centrali dello  Stato, all'interno delle
strutture  responsabili  della programmazione  integrata  dell'intera
amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze
dell'organo che definisce l'indirizzo politicoamministrativo;
  b) per  le amministrazioni  regionali, nell'ambito  delle strutture
preposte alla programmazione.