Art. 3. 1. Ogni amministrazione procede a selezionare i componenti del nucleo assicurando l'apporto di professionalita' rispondenti alle finalita' previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 144/1999 e comunque in grado di garantire competenze nel campo dell'analisi di fattibilita' e di valutazione ex ante, in itinere, ex post di progetti e programmi di investimento; analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale. 2. I nuclei sono composti da professionalita' interne, integrate - ove necessario - da professionalita' esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dal comma 1. Ai componenti esterni non puo' essere corrisposto un compenso superiore a lire 160 milioni annue lorde e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.