Art. 3.
  1.  Ogni amministrazione  procede  a selezionare  i componenti  del
nucleo  assicurando l'apporto  di  professionalita' rispondenti  alle
finalita' previste  dall'art. 1, comma  2, della legge n.  144/1999 e
comunque in grado  di garantire competenze nel  campo dell'analisi di
fattibilita'  e  di valutazione  ex  ante,  in  itinere, ex  post  di
progetti e programmi di  investimento; analisi economica e ambientale
applicata a livello territoriale e settoriale.
  2. I nuclei sono composti  da professionalita' interne, integrate -
ove necessario - da  professionalita' esterne all'amministrazione. In
entrambi i casi  i requisiti sono quelli individuati dal  comma 1. Ai
componenti esterni non puo'  essere corrisposto un compenso superiore
a  lire 160  milioni annue  lorde  e comunque  correlato a  requisiti
documentabili di alta qualificazione.