Art. 4.
  1.  Ai sensi  dell'art. 1,  comma 3,  della legge  n. 144/1999,  le
amministrazioni  provvedono ad  elaborare,  anche sulla  base di  una
adeguata  analisi organizzativa,  un  programma  di attuazione  delle
attivita'  volte  alla  costituzione dei  nuclei,  comprensivo  delle
connesse  attivita' di  formazione  e  aggiornamento necessario  alla
costituzione e all'avvio dei nuclei medesimi.
  2. Il  programma predisposto dalle amministrazioni  dovra' comunque
contenere:
  la ricognizione  delle strutture similari esistenti  e le modalita'
di adeguamento  per le finalita'  di cui  all'art. 1, comma  1, della
legge n. 144/1999;
  le modalita' di costituzione ex novo del nucleo;
  la      collocazione      organizzativofunzionale      nell'assetto
dell'amministrazione;
  l'individuazione  delle specifiche  competenze professionali  e del
numero dei componenti il nucleo;
  le  modalita'  di  formazione  e aggiornamento  dei  componenti  il
nucleo;
  le  modalita' di  raccordo con  gli uffici  di statistica  operanti
nelle amministrazioni di appartenenza;
  i  supporti disponibili  in  termini di  sistemi  informativi e  le
specifiche tecniche di questi;
  la stima del costo di attivazione e gestione della struttura.
  3. In considerazione dell'esigenza di integrare i diversi strumenti
di  programmazione degli  investimenti  pubblici, le  amministrazioni
centrali  e  le  amministrazioni regionali  stipulano  uno  specifico
protocollo.  Tale  protocollo  definisce  le  modalita'  di  raccordo
organizzativo   e   metodologico   tra   i   nuclei   delle   diverse
amministrazioni, tra queste e il  nucleo di valutazione del Ministero
del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione  economica e  tra
queste e  il "Sistema  di monitoraggio degli  investimenti pubblici",
nonche'  un  progetto  unitario  di formazione  e  aggiornamento  dei
componenti dei nuclei.
  4. Il protocollo di cui al comma 2, da redigere entro il 31 ottobre
1999, e' approvato dalla Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.