Art. 4. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 144/1999, le amministrazioni provvedono ad elaborare, anche sulla base di una adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione delle attivita' volte alla costituzione dei nuclei, comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessario alla costituzione e all'avvio dei nuclei medesimi. 2. Il programma predisposto dalle amministrazioni dovra' comunque contenere: la ricognizione delle strutture similari esistenti e le modalita' di adeguamento per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 144/1999; le modalita' di costituzione ex novo del nucleo; la collocazione organizzativofunzionale nell'assetto dell'amministrazione; l'individuazione delle specifiche competenze professionali e del numero dei componenti il nucleo; le modalita' di formazione e aggiornamento dei componenti il nucleo; le modalita' di raccordo con gli uffici di statistica operanti nelle amministrazioni di appartenenza; i supporti disponibili in termini di sistemi informativi e le specifiche tecniche di questi; la stima del costo di attivazione e gestione della struttura. 3. In considerazione dell'esigenza di integrare i diversi strumenti di programmazione degli investimenti pubblici, le amministrazioni centrali e le amministrazioni regionali stipulano uno specifico protocollo. Tale protocollo definisce le modalita' di raccordo organizzativo e metodologico tra i nuclei delle diverse amministrazioni, tra queste e il nucleo di valutazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tra queste e il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici", nonche' un progetto unitario di formazione e aggiornamento dei componenti dei nuclei. 4. Il protocollo di cui al comma 2, da redigere entro il 31 ottobre 1999, e' approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.