Art. 2. L'art. 8 del 30 giugno 1999 e' cosi' modificato: "Il quantitativo massimo giornaliero di prodotto pescato con l'uso della draga idraulica nelle acque del compartimento marittimo di Venezia e' cosi' fissato: fasolari: kg 350; vongole: kg 500; cannolicchi: kg 300". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 1999 Il direttore generale f.f.: Aulitto