Art. 2.
  L'art. 8 del 30 giugno 1999 e' cosi' modificato:
  "Il quantitativo massimo giornaliero  di prodotto pescato con l'uso
della  draga idraulica  nelle  acque del  compartimento marittimo  di
Venezia e' cosi' fissato:
   fasolari: kg 350;
   vongole: kg 500;
   cannolicchi: kg 300".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 ottobre 1999
                                  Il direttore generale f.f.: Aulitto