Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 2 e' cosi' sostituito: "Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica viene effettuata nei giorni feriali di: lunedi', martedi', giovedi' e venerdi', nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre; lunedi', martedi', mercoledi', giovedi' e venerdi', nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, fatta salva la facolta' del comitato di gestione di fissare ulteriori giorni di fermo". 2. Il comma 2 dell'art. 2 e' cosi' modificato: "Fermo restando l'obbligo di effettuare la pesca nel limite di otto ore giornaliere, nel compartimento marittimo di Chioggia, sono da osservarsi le seguenti modalita': l'uscita dal porto, nel periodo 1 aprile-30 settembre 1999, non potra' avvenire prima delle ore 5; la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, nel periodo 1 ottobre-31 marzo, non potra' avere inizio prima delle ore 5".