Art. 2.
  1. Il comma 1 dell'art. 2 e' cosi' sostituito:
  "Nell'ambito del  compartimento marittimo di Chioggia  la pesca dei
molluschi  bivalvi con  draga idraulica  viene effettuata  nei giorni
feriali di:
  lunedi', martedi', giovedi' e venerdi', nel periodo dal 1 aprile al
30 settembre;
  lunedi', martedi', mercoledi', giovedi' e venerdi', nel periodo dal
1  ottobre al  31  marzo, fatta  salva la  facolta'  del comitato  di
gestione di fissare ulteriori giorni di fermo".
  2. Il comma 2 dell'art. 2 e' cosi' modificato:
  "Fermo restando l'obbligo di effettuare la pesca nel limite di otto
ore  giornaliere, nel  compartimento marittimo  di Chioggia,  sono da
osservarsi le seguenti modalita':
  l'uscita dal  porto, nel  periodo 1  aprile-30 settembre  1999, non
potra' avvenire prima delle ore 5;
  la pesca dei  molluschi bivalvi con draga idraulica,  nel periodo 1
ottobre-31 marzo, non potra' avere inizio prima delle ore 5".