Art. 4.
  1. L'art. 8 e' cosi' sostituito:
  "Al fine di salvaguardare il  novellame presente e' fatto divieto a
chiunque  di  esercitare l'attivita'  di  pesca  delle vongole  nelle
seguenti zone:
  tratto di litorale posto dalla diga  sud del porto di Chioggia fino
alla sponda nord del fiume Adige;
  area di mare  compresa tra il parallelo passante per  la sponda sud
del fiume Adige e la diga nord  di Porto Levante, fino al 30 novembre
1999;
  area  di mare  compresa tra  la  sponda sud  della foce  del Po  di
Maistra e la bocca di Barbamarco, fino al 30 novembre 1999".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 ottobre 1999
                                  Il direttore generale f.f.: Aulitto