Art. 4. 1. L'art. 8 e' cosi' sostituito: "Al fine di salvaguardare il novellame presente e' fatto divieto a chiunque di esercitare l'attivita' di pesca delle vongole nelle seguenti zone: tratto di litorale posto dalla diga sud del porto di Chioggia fino alla sponda nord del fiume Adige; area di mare compresa tra il parallelo passante per la sponda sud del fiume Adige e la diga nord di Porto Levante, fino al 30 novembre 1999; area di mare compresa tra la sponda sud della foce del Po di Maistra e la bocca di Barbamarco, fino al 30 novembre 1999". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 1999 Il direttore generale f.f.: Aulitto