IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 47, con il quale la Lega navale italiana e' stata riconosciuta come Ente morale con sede in Roma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto l'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975; Visto l'art. 23 dello statuto della Lega navale italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1985, il quale stabilisce che al presidente nazionale ed al vicepresidente nazionale spetta una indennita' di carica da determinarsi a norma delle vigenti disposizioni; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1987, con il quale e' stata attribuita l'indennita' di carica al presidente ed al vicepresidente della Lega navale italiana; Visti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. U.C. I./1364/1.74 del 25 marzo 1982 e n. Di.C.A./1654/IV.1.1.3 del 19 febbraio 1999; Decreta: Art. 1. Dall'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro della dirigenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennita' di carica spettante al presidente della Lega navale italiana e' determinata in misura pari al trattamento iniziale lordo annuo, comprensivo della tredicesima mensilita' e dell'indennita' integrativa speciale, spettante ad direttore generale dell'ente stesso, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, maggiorato del 20%. La retribuzione accessoria prevista dal C.C.N.L. anzidetto non e' considerata ai fini della determinazione di detta indennita'.