IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il  regio decreto 28  febbraio 1907, n.  47, con il  quale la
Lega navale italiana e' stata  riconosciuta come Ente morale con sede
in Roma;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto l'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
  Visto  il decreto  dei  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  12
settembre 1975;
  Visto l'art. 23 dello statuto della Lega navale italiana, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 18 maggio 1985, il quale
stabilisce che al presidente nazionale ed al vicepresidente nazionale
spetta una indennita' di carica da determinarsi a norma delle vigenti
disposizioni;
  Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1987, con il quale e' stata
attribuita l'indennita' di carica  al presidente ed al vicepresidente
della Lega navale italiana;
  Visti i pareri della Presidenza  del Consiglio dei Ministri n. U.C.
I./1364/1.74  del 25  marzo 1982  e n.  Di.C.A./1654/IV.1.1.3 del  19
febbraio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dall'entrata  in vigore  del contratto  collettivo di  lavoro della
dirigenza, ai  sensi e per  gli effetti  dell'art. 11 della  legge 24
gennaio 1978, n.  14, l'indennita' di carica  spettante al presidente
della  Lega  navale  italiana  e'   determinata  in  misura  pari  al
trattamento  iniziale  lordo  annuo,  comprensivo  della  tredicesima
mensilita'  e  dell'indennita'  integrativa  speciale,  spettante  ad
direttore generale  dell'ente stesso, di  cui all'art. 3  del decreto
del  Presidente  del  Consiglio   dei  Ministri  12  settembre  1975,
maggiorato del 20%.
  La retribuzione  accessoria prevista dal C.C.N.L.  anzidetto non e'
considerata ai fini della determinazione di detta indennita'.