Art. 2. Al vicepresidente nazionale della Lega navale italiana e' attribuita, con la stessa decorrenza, un'indennita' di carica pari al 50% di quella stabilita per il presidente nazionale. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto grava sui fondi della Lega navale italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 1999 Il Ministro della difesa Scognamiglio Pasini Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu