Art. 2.
  Al  vicepresidente   nazionale  della   Lega  navale   italiana  e'
attribuita, con la stessa decorrenza, un'indennita' di carica pari al
50% di quella stabilita per il presidente nazionale.
  L'onere derivante dall'applicazione del  presente decreto grava sui
fondi della Lega navale italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1999
                                          Il Ministro della difesa
                                            Scognamiglio Pasini
Il Ministro dei trasporti
   e della navigazione
          Treu