Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione dagli organismi comunitari e non puo' protrarsi oltre la scadenza fissata nel citato decreto ministeriale 30 novembre 1998. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 1999 Il direttore generale: Di Salvo