Art. 2.
  L'autorizzazione  di cui  all'art.  1, che  decorre  dalla data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, cessera'  di esistere a decorrere  dalla data in
cui e' adottata  una decisione dagli organismi comunitari  e non puo'
protrarsi oltre  la scadenza fissata nel  citato decreto ministeriale
30 novembre 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 ottobre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo