Art. 5.
  L'organismo autorizzato "Agroqualita'"  comunica con immediatezza e
comunque con  termine non  superiore a  trenta giorni  lavorativi, le
attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di
origine protetta  dell'olio extravergine  di oliva  "Terra d'Otranto"
mediante  immissione  nel  sistema informatico  del  Ministero  delle
politiche agricole  e forestali  delle quantita' certificate  e degli
aventi diritto.