Art. 5. L'organismo autorizzato "Agroqualita'" comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.