Art. 6.
  L'organismo autorizzato "Certiagro" immette nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi
conoscitivi  di   carattere  tecnico  e   documentale  dell'attivita'
certificativa  ed adotta  eventuali opportune  misure, da  sottoporre
preventivamente  ad approvazione  da  parte dell'Autorita'  nazionale
competente, atte  ad evitare rischi di  disapplicazione, confusione o
difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo
della  denominazione di  origine protetta  dell'olio extravergine  di
oliva "Laghi Lombardi" rilasciate agli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 5  sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della  denominazione di  origine protetta  dell'olio extravergine  di
oliva "Laghi Lombardi".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 ottobre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo