Art. 2.
  L'autorizzazione  di   cui  all'art.   1  comporta   l'obbligo  per
"Agroqualita'" del rispetto delle  prescrizioni previste nel presente
decreto  e puo'  essere  sospesa  o revocata  ai  sensi  del comma  3
dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti
piu'   in  possesso   dei   requisiti  ivi   indicati,  con   decreto
dell'Autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua
nel Ministero per le politiche agricole.