Art. 10.
  1. Le indennita' previste dal presente decreto non sono corrisposte
agli armatori  e ai marittimi delle  navi che, nel periodo  di cui al
precedente art.  1, siano comunque obbligate  al fermo dell'attivita'
di  pesca in  forza di  altra normativa  vigente o,  in caso  di navi
abilitate alla draga idraulica, in forza di norme consortili.