Art. 10. 1. Le indennita' previste dal presente decreto non sono corrisposte agli armatori e ai marittimi delle navi che, nel periodo di cui al precedente art. 1, siano comunque obbligate al fermo dell'attivita' di pesca in forza di altra normativa vigente o, in caso di navi abilitate alla draga idraulica, in forza di norme consortili.