Art. 11. 1. Per l'arresto temporaneo di cui al presente decreto e' riconosciuto all'armatore o alla societa' di armamento il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato. 2. L'armatore e' tenuto, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di legge previsti per i versamenti degli oneri di cui al comma 1 ai pertinenti istituti assistenziali e previdenziali, a presentare un documento attestante l'avvenuto versamento, in relazione al periodo di arresto temporaneo, per i marittimi imbarcati. 3. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui al comma 2, il capo del compartimento marittimo d'iscrizione procede, ai sensi della normativa vigente, al recupero delle somme erogate a titolo di premio di arresto temporaneo e/o di indennita' all'armatore.