Art. 11.
  1.  Per  l'arresto  temporaneo  di   cui  al  presente  decreto  e'
riconosciuto all'armatore  o alla  societa' di armamento  il rimborso
degli oneri  previdenziali ed  assistenziali dovuti per  il personale
imbarcato.
  2.  L'armatore e'  tenuto, entro  dieci giorni  dalla scadenza  dei
termini di  legge previsti  per i  versamenti degli  oneri di  cui al
comma  1  ai pertinenti  istituti  assistenziali  e previdenziali,  a
presentare   un  documento   attestante  l'avvenuto   versamento,  in
relazione  al   periodo  di  arresto  temporaneo,   per  i  marittimi
imbarcati.
  3. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui al comma 2, il
capo del compartimento marittimo d'iscrizione procede, ai sensi della
normativa vigente, al recupero delle somme erogate a titolo di premio
di arresto temporaneo e/o di indennita' all'armatore.