Art. 12. 1. A conclusione della fase istruttoria del procedimento il capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave emette i provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione delle somme spettanti all'armatore ed a ciascun marittimo imbarcato e li trasmette al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, che provvedera' a disporre l'erogazione per il tramite del Ministero del tesoro - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emessi dal capo del compartimento marittimo, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie, entro trenta giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo.