Art. 13.
  1. Sul premio  di arresto temporaneo di cui al  comma 2 dell'art. 1
e' operata  la ritenuta d'acconto  nella misura  del 4% ai  sensi del
secondo  comma   dell'art.  28  del  decreto   del  Presidente  della
repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. La  ritenuta d'acconto  di cui  al comma 1  non si  applica alle
somme corrisposte ai membri dell'equipaggio.
  3. L'importo  corrispondente alle ritenute d'acconto  e' versato, a
cura dell'ufficio che  provvede al pagamento del  premio, al bilancio
di  entrata dello  Stato con  imputazione al  capo 17,  capitolo 3590
"Ritenute sui contributi corrisposti  alle imprese da amministrazioni
dello  Stato  ...." Ed  e'  comunicato  al competente  ufficio  delle
imposte dirette ai  sensi del secondo comma dell'art.  20 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 1999
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 259