Art. 13. 1. Sul premio di arresto temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 1 e' operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. La ritenuta d'acconto di cui al comma 1 non si applica alle somme corrisposte ai membri dell'equipaggio. 3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto e' versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 "Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato ...." Ed e' comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 1999 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 259