Art. 2.
  1. Le  navi di cui  all'art. 1,  comma 1, previa  esplita richiesta
dell'armatore al  capo del compartimento d'iscrizione  possono essere
autorizzate, per tutto  il periodo di interruzione,  ad esercitare la
pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.
  2.  La  richiesta di  cui  al  comma  1  comporta la  rinuncia,  da
annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento di
iscrizione, all'utilizzazione  del sistema  a strascico  e/o volante,
previo sbarco delle attrezzature.
  3. Il  rilascio dell'autorizzazione  di cui  al precedente  comma 1
comporta la rinuncia ai benefici di cui al presente decreto.