Art. 2. 1. Le navi di cui all'art. 1, comma 1, previa esplita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione possono essere autorizzate, per tutto il periodo di interruzione, ad esercitare la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 2. La richiesta di cui al comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento di iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico e/o volante, previo sbarco delle attrezzature. 3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia ai benefici di cui al presente decreto.