Art. 3.
  1.  Il  capo  del  compartimento marittimo  con  propria  ordinanza
determina,  in  conformita'  alla   delibera  della  commissione,  la
facoltativita' o  l'obbligatorieta' del regime di  arresto temporaneo
di cui all'art. 1, comma 1.
  2. Il regime  di arresto temporaneo di cui al  presente decreto non
puo' essere esteso  alle navi da pesca di cui  all'art. 4 del decreto
ministeriale 1  aprile 1998,  se iscritte  in compartimenti  o uffici
marittimi diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1.
  3. Le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata e mediterranea,
operanti in zone di pesca del Tirreno  e dello Ionio alla data del 16
luglio   1999,   ancorche'   iscritte  in   compartimenti   marittimi
dell'Adriatico, non possono essere obbligate  al rientro nel porto di
iscrizione per l'effettuazione dell'arresto temporaneo anche nel caso
in cui e' stato disposto il regime obbligatorio dello stesso.
  4. Le imbarcazioni  di cui al comma 3, durante  il periodo, possono
rientrare nel porto di  iscrizione ed effettuare l'arresto temporaneo
nel rispetto dei  criteri di cui al presente decreto.  Il calcolo dei
premi e degli indennizzi decorre dal giorno di consegna dei documenti
di bordo.