Art. 3. 1. Il capo del compartimento marittimo con propria ordinanza determina, in conformita' alla delibera della commissione, la facoltativita' o l'obbligatorieta' del regime di arresto temporaneo di cui all'art. 1, comma 1. 2. Il regime di arresto temporaneo di cui al presente decreto non puo' essere esteso alle navi da pesca di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 1 aprile 1998, se iscritte in compartimenti o uffici marittimi diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1. 3. Le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata e mediterranea, operanti in zone di pesca del Tirreno e dello Ionio alla data del 16 luglio 1999, ancorche' iscritte in compartimenti marittimi dell'Adriatico, non possono essere obbligate al rientro nel porto di iscrizione per l'effettuazione dell'arresto temporaneo anche nel caso in cui e' stato disposto il regime obbligatorio dello stesso. 4. Le imbarcazioni di cui al comma 3, durante il periodo, possono rientrare nel porto di iscrizione ed effettuare l'arresto temporaneo nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto. Il calcolo dei premi e degli indennizzi decorre dal giorno di consegna dei documenti di bordo.