Art. 5.
  1. Il premio di arresto  temporaneo e' corrisposto a condizione che
l'armatore o la societa' di armamento:
  a)  abbia  dimostrato  l'adesione  all'arresto  temporaneo  con  la
consegna   all'ufficio  marittimo   d'iscrizione  o   del  porto   di
dislocazione, dei documenti di bordo della nave;
  b) risulti, alla data di  consegna dei documenti di bordo, iscritta
nei registri delle imprese di pesca.
  2.  Il premio  di  arresto temporaneo  e'  corrisposto, inoltre;  a
condizione che la nave da pesca,  alla data di consegna dei documenti
di bordo, risulti:
  a)  iscritta nelle  matricole o  nei registri  delle navi  minori e
galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca;
  b) abilitata ai sensi dell'art. 4  della legge 17 febbraio 1982, n.
41, all'esercizio della pesca  con documento autorizzativo (licenza o
attestazione provvisoria) in corso di validita'.
  3.  Gli  uffici  marittimi  comunicano al  capo  del  compartimento
marittimo di iscrizione gli estremi  identificativi delle navi per le
quali hanno ricevuto in deposito i documenti di bordo.
  4. Effettuata la  consegna dei documenti di bordo la  nave non puo'
essere trasferita in altro porto salvo  nel caso di cui al successivo
art. 6, comma 2.