Art. 5. 1. Il premio di arresto temporaneo e' corrisposto a condizione che l'armatore o la societa' di armamento: a) abbia dimostrato l'adesione all'arresto temporaneo con la consegna all'ufficio marittimo d'iscrizione o del porto di dislocazione, dei documenti di bordo della nave; b) risulti, alla data di consegna dei documenti di bordo, iscritta nei registri delle imprese di pesca. 2. Il premio di arresto temporaneo e' corrisposto, inoltre; a condizione che la nave da pesca, alla data di consegna dei documenti di bordo, risulti: a) iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca; b) abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca con documento autorizzativo (licenza o attestazione provvisoria) in corso di validita'. 3. Gli uffici marittimi comunicano al capo del compartimento marittimo di iscrizione gli estremi identificativi delle navi per le quali hanno ricevuto in deposito i documenti di bordo. 4. Effettuata la consegna dei documenti di bordo la nave non puo' essere trasferita in altro porto salvo nel caso di cui al successivo art. 6, comma 2.