Art. 6. 1. Durante il periodo di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purche' la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso. 2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma la nave puo', durante il periodo di cui all'art. 1, comma 1, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale si e' iniziato l'arresto. 3. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni. 4. La nave, posta in disarmo per l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente al periodo di cui all'art. 1, comma 1, e che permane in stato di disarmo anche per una sola frazione del periodo stesso, non e' ammessa ai benefici di cui al presente decreto.