Art. 6.
  1. Durante  il periodo di cui  all'art. 1, comma 1,  e' consentita,
senza disarmo della nave,  l'esecuzione di operazioni di manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  nonche' l'effettuazione  di  operazioni
tecniche  per il  rinnovo dei  certificati di  sicurezza, purche'  la
relativa istanza  di rinnovo sia  stata prodotta in  data antecedente
alla scadenza del certificato stesso.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione   delle  operazioni  di  cui  al
precedente comma la nave puo', durante  il periodo di cui all'art. 1,
comma 1, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni
stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo
sbarco  delle  attrezzature  da  pesca  e  preventiva  autorizzazione
dell'ufficio marittimo presso il quale si e' iniziato l'arresto.
  3.  L'autorizzazione al  trasferimento e'  rilasciata per  il tempo
strettamente  necessario   per  raggiungere  il  luogo   ove  saranno
realizzate le operazioni.
  4.  La nave,  posta  in disarmo  per  l'esecuzione di  manutenzione
ordinaria  e straordinaria  in  data antecedente  al  periodo di  cui
all'art. 1, comma 1, e che permane  in stato di disarmo anche per una
sola frazione del  periodo stesso, non e' ammessa ai  benefici di cui
al presente decreto.