Art. 7. 1. Al fine di conseguire l'erogazione delle somme spettanti, l'armatore o societa' armatrice ed i membri dell'equipaggio presentano alla capitaneria di porto competente, entro quindici giorni dalla consegna dei documenti di bordo, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, redatta secondo gli schemi allegati. 2. L'armatore, la societa' armatrice e i marittimi che abbiano gia' effettuato l'arresto di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1999 sono comunque tenuti alla ripresentazione della domanda relativamente al periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999. 3. Le domande presentate oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dichiarate irricevibili. 4. I membri dell'equipaggio presentano la domanda di cui al comma 1: a) personalmente, ovvero, b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, ovvero; c) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato, con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, redatto secondo lo schema in allegato. In tal caso, l'amministrazione provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento, in un'unica soluzione, dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna associazione sindacale.