Art. 7.
  1.  Al  fine  di  conseguire l'erogazione  delle  somme  spettanti,
l'armatore  o   societa'  armatrice   ed  i   membri  dell'equipaggio
presentano  alla  capitaneria  di porto  competente,  entro  quindici
giorni  dalla consegna  dei documenti  di bordo,  domanda in  duplice
copia, di cui una in bollo, redatta secondo gli schemi allegati.
  2. L'armatore, la societa' armatrice e i marittimi che abbiano gia'
effettuato l'arresto  di cui  al decreto  ministeriale 2  giugno 1999
sono comunque tenuti alla ripresentazione della domanda relativamente
al periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999.
  3. Le  domande presentate  oltre i  termini di cui  al comma  1 del
presente articolo sono dichiarate irricevibili.
  4. I membri  dell'equipaggio presentano la domanda di  cui al comma
1:
  a) personalmente, ovvero,
  b) limitatamente ai propri soci,  tramite le cooperative di pesca o
loro consorzi, ovvero;
  c) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un
ente di patronato, con delega per la trattenuta delle quote sindacali
alle  organizzazioni sindacali  dei  lavoratori,  redatto secondo  lo
schema  in  allegato.  In  tal caso,  l'amministrazione  provvede  al
pagamento ai singoli  interessati per l'importo al  netto della quota
associativa  sindacale   e  al  pagamento,  in   un'unica  soluzione,
dell'importo  corrispondente  alla  sommatoria  delle  singole  quote
associative sindacali in favore di ciascuna associazione sindacale.