Art. 8. 1. Conformemente all'allegato III al regolamento CE 2468/98, il premio giornaliero spettante all'armatore e' calcolato secondo le modalita' e i parametri indicati dalla tabella 3 per le navi di lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri, e dalla tabella 4 per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. La stazza di riferimento per il calcolo del premio e' quella risultante alla data di consegna dei documenti di bordo. 2. Il totale dei giorni di arresto per i quali e' corrisposto il premio di cui al comma 1 e' pari al numero dei giorni consecutivi compresi tra la data di consegna dei documenti di bordo, comunque non antecedente il 16 luglio 1999, e la data di ritiro dei documenti stessi, comunque non successiva al 31 agosto 1999. 3. Il premio di arresto relativo al periodo di cui all'art. 1, comma 1, non e' cumulabile con indennita' ed analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.