Art. 8.
  1.  Conformemente all'allegato  III al  regolamento CE  2468/98, il
premio  giornaliero spettante  all'armatore e'  calcolato secondo  le
modalita'  e i  parametri indicati  dalla tabella  3 per  le navi  di
lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri, e dalla tabella
4  per le  navi di  lunghezza tra  le perpendicolari  superiore a  24
metri. La stazza  di riferimento per il calcolo del  premio e' quella
risultante alla data di consegna dei documenti di bordo.
  2. Il  totale dei giorni di  arresto per i quali  e' corrisposto il
premio di  cui al comma  1 e' pari  al numero dei  giorni consecutivi
compresi tra la data di consegna dei documenti di bordo, comunque non
antecedente il  16 luglio  1999, e  la data  di ritiro  dei documenti
stessi, comunque non successiva al 31 agosto 1999.
  3. Il  premio di  arresto relativo  al periodo  di cui  all'art. 1,
comma  1, non  e' cumulabile  con indennita'  ed analoghi  contributi
corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.