Art. 2.
  Il comune  puo' motivatamente  richiedere -  redigendo a  tal fine,
pena la revoca dei  fondi, apposito cronoprogramma giustificativo dei
tempi  ancora occorrenti,  da inviare  entro la  suddetta data  - una
proroga  alla scadenza  di cui  all'art.  1. Tale  scadenza non  puo'
comunque superare il termine del 30 aprile 2000.