Art. 2. Il comune puo' motivatamente richiedere - redigendo a tal fine, pena la revoca dei fondi, apposito cronoprogramma giustificativo dei tempi ancora occorrenti, da inviare entro la suddetta data - una proroga alla scadenza di cui all'art. 1. Tale scadenza non puo' comunque superare il termine del 30 aprile 2000.