Art. 2.
  Le tariffe  di controllo sono sottoposte  a giudizio dell'autorita'
nazionale  competente,  sono identiche  per  tutti  i richiedenti  la
certificazione  e  non possono  essere  variate  senza il  preventivo
assenso  dell'autorita'   nazionale  medesima;  le   tariffe  possono
prevedere  una quota  fissa  di  accesso ai  controlli  ed una  quota
variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata.
  I  controlli  sono  applicati  in   modo  uniforme  per  tutti  gli
utilizzatori  della  denominazione  di  origine  protetta  "Casciotta
d'Urbino".