Art. 3.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione l'ASSAM e'
tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita'  nazionale competente,  ove lo  ritenga utile,  decida di
impartire.