Art. 3. L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione l'ASSAM e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.