Art. 4.
  L'ASSAM  comunica  con  immediatezza  e comunque  con  termine  non
superiore a trenta giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo  della  denominazione  di  origine  protetta  "Casciotta
d'Urbino" mediante  immissione nel sistema informatico  del Ministero
delle politiche  agricole e  forestali delle quantita'  certificate e
degli aventi diritto.