IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che siano compensati i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che occorre provvedere all'individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Decreta: Art. 1. 1. Sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Art. 2. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 1999 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani