IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 
  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  il  quale  prevede  che  siano  compensati i maggiori oneri
derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata  al  gasolio
da  riscaldamento e al gas  di petrolio liquefatto anche miscelato ad
aria  e  distribuito  attraverso  reti  canalizzate  nei  comuni  non
metanizzati  ricadenti  nella  zona climatica E di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da   individuarsi
con  decreto  del  Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato;
  Considerato che occorre provvedere  all'individuazione  dei  comuni
non  metanizzati  ricadenti nella zona  climatica E di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  1. Sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto  i
comuni  non  metanizzati  ricadenti  nella zona climatica E di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
 
                               Art. 2.
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 marzo 1999
 
                                           Il Ministro delle finanze
                                                     Visco
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
            Bersani