Art. 2. 1. Sono concessi mutui, ad un terzo del tasso applicabile, con rate di ammortamento costanti per capitale ed interessi, alle imprese di autotrasporto, per i seguenti investimenti: a) progetti ed attrezzature elettroniche (hardware) da impiegare nell'ambito dell'attivita' di formazione di cui all'art. 5 per l'innovazione delle metodologie di gestione aziendale e dei sistemi telematici per l'interscambio dei dati; b) acquisizione di terminals per trasporti stradali, o di loro parti, comprendenti anche impianti per l'assistenza e la riparazione dei veicoli, nonche' per il trattamento o smaltimento dei reflui inquinanti prodotti dall'impresa e per lo stoccaggio delle merci; c) servizi accessori e prestazioni di consulenza per le iniziative di cui alla precedente lettera. 2. L'individuazione delle aree sulle quali realizzare i terminals di cui al comma 1, lettera b), deve essere coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di trasporti e rispondere a comprovate esigenze di miglioramento dell'impatto ambientale. I terminalsdi cui sopra non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto, e pertanto: a) gli stessi debbono essere resi disponibili a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtu' di tariffe che siano trasparenti nonche' remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto e' concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa area; b) non debbono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminals. 3. La concessione delle agevolazioni di cui al presentearticolo e' subordinata alla disponibilita' del beneficiario afornire un contributo sostanziale ai costi dell'investimento. Le agevolazioni stesse non sono, inoltre, cumulabili con altri benefici ricevuti allo stesso titolo, da parte di enti pubblici, ne' con le agevolazioni previste per l'acquisizione di programmi e apparecchiature elettroniche e telematiche contenute in altri decreti attuativi della legge n. 454/1997.