Art. 2.
  1. Sono concessi mutui, ad un terzo del tasso applicabile, con rate
di ammortamento costanti  per capitale ed interessi,  alle imprese di
autotrasporto, per i seguenti investimenti:
  a) progetti  ed attrezzature  elettroniche (hardware)  da impiegare
nell'ambito  dell'attivita'  di  formazione  di cui  all'art.  5  per
l'innovazione delle  metodologie di gestione aziendale  e dei sistemi
telematici per l'interscambio dei dati;
  b)  acquisizione di  terminals per  trasporti stradali,  o di  loro
parti, comprendenti anche impianti  per l'assistenza e la riparazione
dei  veicoli, nonche'  per il  trattamento o  smaltimento dei  reflui
inquinanti prodotti dall'impresa e per lo stoccaggio delle merci;
  c) servizi accessori e prestazioni  di consulenza per le iniziative
di cui alla precedente lettera.
  2. L'individuazione  delle aree sulle quali  realizzare i terminals
di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  deve  essere  coerente  con  la
pianificazione  nazionale  e  regionale  in materia  di  trasporti  e
rispondere  a  comprovate   esigenze  di  miglioramento  dell'impatto
ambientale. I terminalsdi cui  sopra non debbono arrecare pregiudizio
alla concorrenza nel mercato del trasporto, e pertanto:
  a) gli stessi debbono essere resi disponibili a tutti gli operatori
che ne richiedano  l'utilizzazione a condizioni eque ed  in virtu' di
tariffe  che  siano  trasparenti nonche'  remunerative  del  capitale
impiegato e comprensive degli  ammortamenti. Nessun aiuto e' concesso
nel caso di distorsione fra terminals della stessa area;
  b)  non debbono  avere un  impatto negativo  sulla concorrenza  con
altri terminals.
  3. La concessione delle agevolazioni  di cui al presentearticolo e'
subordinata   alla  disponibilita'   del  beneficiario   afornire  un
contributo  sostanziale ai  costi dell'investimento.  Le agevolazioni
stesse non sono, inoltre, cumulabili con altri benefici ricevuti allo
stesso titolo,  da parte  di enti pubblici,  ne' con  le agevolazioni
previste   per   l'acquisizione   di  programmi   e   apparecchiature
elettroniche e telematiche contenute in altri decreti attuativi della
legge n. 454/1997.