Art. 3. 1. Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, alle impresedi autotrasporto che accelerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, allo scopo di realizzare standards piu' elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto. Le agevolazioni finanziarie riguardano i veicoli acquistati in sostituzione di veicoli immatricolati da almeno cinque anni. 2. I veicoli oggetto di sostituzione devono essere avviati a rottamazione oppure alienati in Paesi non appartenenti all'area CEMT, anche mediante procura irrevocabile a vendere, fermo restando che l'erogazionedel finanziamento e' subordinata alla prova dell'avvenuta rottamazione o alienazione del veicolo sostituito. 3. Sono concessi contributi, per interventi di adeguamento ai veicoli in disponibilita' dell'impresa di autotrasporto, finalizzati alla riduzione dell'inquinamentoacustico o delle emissioni gassose allo scopo di realizzare standards piu' elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto.