Art. 3.
  1. Sono concessi  mutui, alle stesse condizioni di  cui all'art. 2,
comma  3  del  presente  decreto, alle  impresedi  autotrasporto  che
accelerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione
di veicoli nuovi, allo scopo di realizzare standards piu' elevati, in
tema  di tutela  dell'ambiente,  di quelli  previsti dalla  normativa
nazionale e comunitaria in vigore  alla data del presente decreto. Le
agevolazioni   finanziarie  riguardano   i   veicoli  acquistati   in
sostituzione di veicoli immatricolati da almeno cinque anni.
  2.  I  veicoli oggetto  di  sostituzione  devono essere  avviati  a
rottamazione oppure alienati in Paesi non appartenenti all'area CEMT,
anche  mediante procura  irrevocabile a  vendere, fermo  restando che
l'erogazionedel finanziamento e' subordinata alla prova dell'avvenuta
rottamazione o alienazione del veicolo sostituito.
  3.  Sono  concessi contributi,  per  interventi  di adeguamento  ai
veicoli in disponibilita'  dell'impresa di autotrasporto, finalizzati
alla  riduzione dell'inquinamentoacustico  o delle  emissioni gassose
allo scopo  di realizzare standards  piu' elevati, in tema  di tutela
dell'ambiente,  di  quelli  previsti   dalla  normativa  nazionale  e
comunitaria in vigore alla data del presente decreto.