Art. 4. 1. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono accordate con le seguenti modalita', secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 454/1997 e nei limiti percentuali fissati con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 citato in premessa: a) mutui con durata quinquennale, fino al 75% dell'investimento per le operazioni di cui all'art. 2, lettera a), nel limite massimo di 550 milioni di lire; b) mutui con durata decennale fino al 60% dell'investimento per le operazioni di cui all'art. 2, lettera b), nel limite massimo di 1 miliardo di lire; c) mutui con durata quinquennale, fino al 70% dell'investimento e nel limite massimo di lire 1 miliardo, per le operazioni di cui all'art. 3, comma 1. In ogni caso, l'importo massimo dell'agevolazione non potra' mai superare quello previsto dalle linee guida adottate dalla legislazione comunitaria in materia di tutela ambientale; d) contributi fino al 25% delle spese documentate, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 3.