Art. 4.
  1. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono accordate con
le seguenti modalita', secondo quanto  previsto dall'art. 2, comma 2,
della  legge n.  454/1997 e  nei  limiti percentuali  fissati con  il
decreto del  Ministro dei trasporti  e della navigazione  21 dicembre
1998 citato in premessa:
  a) mutui con durata quinquennale, fino al 75% dell'investimento per
le operazioni  di cui all'art. 2,  lettera a), nel limite  massimo di
550 milioni di lire;
  b) mutui con durata decennale  fino al 60% dell'investimento per le
operazioni di  cui all'art. 2,  lettera b),  nel limite massimo  di 1
miliardo di lire;
  c) mutui con  durata quinquennale, fino al  70% dell'investimento e
nel  limite massimo  di lire  1 miliardo,  per le  operazioni di  cui
all'art.   3,   comma   1.    In   ogni   caso,   l'importo   massimo
dell'agevolazione non potra' mai superare quello previsto dalle linee
guida adottate  dalla legislazione  comunitaria in materia  di tutela
ambientale;
  d)  contributi  fino  al  25%  delle  spese  documentate,  per  gli
interventi di cui all'art. 3, comma 3.