Art. 5.
  1.    Alle   imprese    di    autotrasporto    i   cui    titolari,
soci,amministratori, dipendenti o addetti partecipino adiniziative di
formazione o aggiornamento professionale finalizzati all'acquisizione
di competenze adeguate  allagestione dei nuovi modelli  di impresa ed
alle nuove tecnologie, nonche' alla gestione ottimale della catenadel
trasporto, compreso l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo,
sono  concessi contributi  fino  al  50% dei  costi  per le  seguenti
attivita':
  corsi  di formazione  o  aggiornamento  professionale impartiti  da
personale esterno;
  iscrizione e mantenimento presso  scuole specializzate in Italia ed
all'estero;
   partecipazione a stages;
  progetti di formazione  fra imprese o raggruppamenti  di imprese di
autotrasporto,  da un  lato,  ed  istituti universitari,  dall'altro,
rivolti  alla  creazione  di   nuove  figure  professionali  od  alla
specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti.
  2. Le  imprese che  si avvalgono  dei benefici  di cui  al presente
articolo non possono fluire di  quelli previsti dall'art. 4, comma 3,
della legge n. 454/1997.