Art. 5. 1. Alle imprese di autotrasporto i cui titolari, soci,amministratori, dipendenti o addetti partecipino adiniziative di formazione o aggiornamento professionale finalizzati all'acquisizione di competenze adeguate allagestione dei nuovi modelli di impresa ed alle nuove tecnologie, nonche' alla gestione ottimale della catenadel trasporto, compreso l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo, sono concessi contributi fino al 50% dei costi per le seguenti attivita': corsi di formazione o aggiornamento professionale impartiti da personale esterno; iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in Italia ed all'estero; partecipazione a stages; progetti di formazione fra imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto, da un lato, ed istituti universitari, dall'altro, rivolti alla creazione di nuove figure professionali od alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti. 2. Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente articolo non possono fluire di quelli previsti dall'art. 4, comma 3, della legge n. 454/1997.