Art. 6. 1. Le imprese interessate all'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto debbono avanzare apposita domanda ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997, e in fotocopia, contestualmente al comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, secondo il modello di cui all'allegato A e compilando la scheda, fraquelle di cui all'allegato B, relativa alla fattispecie per la quale si richiede il beneficio. Ciascuna scheda deveessere corredata della documentazione in essa prevista, con particolare riguardo a quella atta a comprovare la rispondenza dell'investimento programmato alle finalitadi cui al presente decreto. Il richiedente puo' inoltre evidenziare che il beneficio richiesto si estrinsecaattraverso il finanziamento di un contratto di locazione finanziaria, per cessione di proprieta' del bene locato, di durata non superiore a quella prevista per corrispondenti mutui alle imprese. 2. Per la possibilita' di ottenere finanziamenti agevolati alla medesima impresa anche per piu' operazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 454/1997. 3. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997, incaricati dell'istruttoria della domanda, evidenziano - ove del caso - la possibilita' che il finan-ziamento richiesto possa essere coperto da altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni. In tal caso, il comitato di cui all'art. 8 della legge stessa prospetta al richiedente tale possibilita' ed indica quale parte di investimento puo' essere finanziata. 4. Il comitato di cui all'art. 8 della legge n. 454/1997 delibera l'ammissione ai benefici nei limiti degli importi di cui ai precedenti articoli ed in base ai criteri stabiliti dall'art. 2, comma 4, della citata legge. 5. Il comitato stesso, conformemente a quanto previsto dal comma 6, dell'articolo teste' richiamato, puo' utilizzareparte delle risorse destinate agli interventi di cui al presente decreto, per finalita' diverse, purche' rientranti fra quelle stabilite dalla legge n. 454/1997, qualora si dimostri l'impossibilita' di utilizzare tali risorse per detti interventi.