Art. 7. 1. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3,della legge n. 454/1997, le imprese che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto per operazioni diverse da quelle dichiarate e per le quali sono state deliberate le agevolazioni stesse, ovvero contrarie a norme legislative o regolamentari, sono obbligate alla restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'art. 10 della legge stessa, e sono soggette alla radiazione dall'albo degli autotrasportatori. 2. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad operazioni analoghe a quelle previste dal presente decreto, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della legge n. 454/1997. 3. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto 14 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. Roma, 7 luglio 1999 Il dirigente generale: Ricozzi