Art. 7.
  1.  Secondo quanto  disposto dall'art.  6, comma  3,della legge  n.
454/1997,  le  imprese  che  utilizzano le  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto per operazioni diverse da quelle dichiarate e per le
quali sono state deliberate  le agevolazioni stesse, ovvero contrarie
a norme legislative o regolamentari, sono obbligate alla restituzione
delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da
riversare ai soggetti  di cui all'art. 10 della legge  stessa, e sono
soggette alla radiazione dall'albo degli autotrasportatori.
  2.  Le somme  restituite  sono nuovamente  destinate ad  operazioni
analoghe  a  quelle  previste  dal  presente  decreto,  salvo  quanto
disposto  dall'art.  6, comma  5,  ultimo  capoverso della  legge  n.
454/1997.
  3. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto 14 ottobre
1998,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 263  del 10  novembre
1998.
   Roma, 7 luglio 1999
                                       Il dirigente generale: Ricozzi